Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio del nostro ordinamento, le regole del gioco si fanno più stringenti. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, offrendo una chiara lezione sui requisiti necessari per contestare efficacemente una sentenza. Questo caso dimostra come la mera riproposizione di vecchie argomentazioni e la genericità delle censure siano destinate a scontrarsi contro un muro invalicabile.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a due principali motivi di doglianza.
Le Doglianze del Ricorrente
In primo luogo, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza, sosteneva che la sua condotta, pur costituendo reato, fosse stata di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale. In secondo luogo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero quei fattori che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le Sue Motivazioni
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa scelta non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la tenuità del fatto o le attenuanti), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa pronuncia.
Le motivazioni
La Corte ha individuato due vizi fondamentali nel ricorso presentato.
Il primo vizio è la mera riproduttività delle censure. I motivi di ricorso, infatti, non facevano altro che ripetere le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente esaminate dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione non è una terza istanza dove si può semplicemente ritentare con i medesimi argomenti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge, non i fatti.
Il secondo vizio, strettamente connesso al primo, è la genericità oggettiva delle critiche. Il ricorso, secondo la Corte, non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza d’appello. Invece di smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di secondo grado, evidenziandone errori di diritto o vizi logici, il ricorrente si è limitato a riproporre la sua versione in modo astratto e generico. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la decisione che impugna, non ignorarla.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte non solo ha respinto l’impugnazione, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi specifici, critici e puntuali, che identifichino precisi errori di diritto nella sentenza impugnata. Non è una sede per rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. La decisione serve da monito: per sperare in un accoglimento, un ricorso deve essere un’analisi critica e argomentata, non una semplice riedizione di difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già valutate e respinte dai giudici dei gradi precedenti e, dall’altro, erano formulati in modo generico, senza un confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in Appello?
No, non è sufficiente. Come dimostra questa ordinanza, la mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito è una delle cause principali di inammissibilità del ricorso in Cassazione. È necessario, invece, contestare specificamente i vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici) presenti nella motivazione della sentenza che si impugna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME nato a CASERTA il 28/11/1994
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8488/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punib per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.