Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARACALAGONIS il 10/05/1966
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo di ricorso, che la sentenza sia viziata da errore nell’applicazione degli artt. 62 bis e 131 cod. pen., in ragione del fatto che la Corte di appello non aveva concesso le attenuanti generiche a causa del precedente specifico commesso nell’arco temporale di cinque anni e del comportamento dell’imputato che non si era mai presentato in udienza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, ricostruiti i fatti nel senso che il COGNOME fu fermato perché, percorrendo la strada principale del Comune di Delianova, conduceva la propria autovettura zigzagando e mostrava evidenti segni di ebbrezza (tasso alcolemico accertato 1,86 g/l), ha negato che ricorressero i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche in ragione del fatto che la condotta di guida pericolosa derivante dall’assunzione di alcol era risultata reiterata, sempre in orario notturno e dopo meno di cinque anni. Inoltre, l’imputato, nemmeno mai comparso in udienza, non aveva neanche fornito alcuna valida indicazione al fine di rimodulare la pena. Anche quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che proprio la reiterazione della medesima condotta testimoniava anche la progressione nell’offesa del bene tutelato dalal fattispecie incriminatrice, per cui si giustificava il diniego del beneficio.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già -proposte in appello rilevando l’erroneità della decisione impugnata.
Il motivo, dunque, reitera le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024