Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando una sentenza di condanna viene confermata in Appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi di appello non possono essere accolti e quali sono le conseguenze per chi li propone. Questo caso evidenzia la differenza cruciale tra un giudizio di merito e uno di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, una norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello di Ancona, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46945/2024, ha messo fine al percorso giudiziario dell’imputato dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi dei requisiti del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede, confermando di fatto la sentenza di condanna e rendendola definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano il giudizio di legittimità.
Ripetitività dei Motivi e Limiti del Giudizio di Cassazione
Il primo punto cruciale è che i motivi di ricorso non erano originali. L’imputato, infatti, si è limitato a riproporre le stesse censure e argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta e logica per rigettare tali punti, sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato sia per l’accertamento della responsabilità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
Apprezzamento di Merito e Trattamento Punitivo
Il secondo aspetto riguarda la natura di alcune doglianze. Ulteriori motivi del ricorso toccavano elementi come il trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena. Queste valutazioni rientrano nell’esclusivo apprezzamento del giudice di merito (il Tribunale e la Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esauriente e logica”, rendendo così ogni censura su questo punto inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha conseguenze pratiche molto pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa irrevocabile e definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, che deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni corrette, e perché toccavano aspetti di merito (come il trattamento punitivo) non valutabili in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma si limita a controllare che i giudici precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e completa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 31/05/1982
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sia in punto di qualificazione giuridica del fatto che di responsabilità.
Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, sul trattamento punitivo, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La Consigliera rel trice
La Presidente ‘