Ricorso inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, specialmente quando le censure proposte mirano a una rivalutazione del merito dei fatti già decisi nei gradi precedenti. Questo caso, riguardante il trasporto di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, evidenzia come la solidità e la logicità della motivazione della sentenza impugnata costituiscano un baluardo invalicabile nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Viaggio Sotto la Lente della Giustizia
Due persone, un uomo e una donna, vengono condannate dalla Corte d’Appello per il trasporto di sostanze stupefacenti. L’operazione criminale era stata pianificata con cura: i due viaggiavano su auto separate, con l’uomo che seguiva a breve distanza la vettura guidata dal marito della donna, a bordo della quale si trovava anche lei. L’obiettivo era creare l’apparenza di un normale viaggio familiare, un’abile messinscena per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine e assicurare che il carico illecito arrivasse a destinazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni.
Le Doglianze del Primo Ricorrente
L’uomo contesta principalmente due aspetti:
1. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’ingente quantità di stupefacente. A suo dire, il contesto in cui aveva operato avrebbe dovuto giustificare una pena più mite.
2. La confisca del suo telefono cellulare, ritenuta ingiustificata.
Le Censure della Seconda Ricorrente
La donna, invece, contesta la sua stessa partecipazione al reato. Sostiene che la sua presenza in auto fosse casuale e non un contributo attivo al trasporto della droga, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La Corte analizza separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo alla medesima conclusione.
Per quanto riguarda l’uomo, i giudici supremi chiariscono che la valutazione circa la gradazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, come nel caso di specie, essa diventa insindacabile in sede di legittimità. Allo stesso modo, la confisca del cellulare è stata ritenuta corretta, poiché il dispositivo era stato impiegato esclusivamente per le comunicazioni tra i complici durante l’operazione illecita, configurandosi quindi come uno strumento del reato.
Anche il ricorso della donna viene respinto con argomentazioni simili. La Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente spiegato (citando pagine specifiche della sentenza) gli elementi che provavano la sua piena partecipazione al delitto. Il suo ruolo non era passivo, ma attivo e decisivo: creare una facciata di normalità. I continui contatti con l’altro imputato e la strategia del ‘viaggio di famiglia’ sono stati considerati elementi sufficienti a dimostrare il suo contributo causale al reato. Di fronte a una motivazione completa e logica, la Cassazione non può fare altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, è necessario individuare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Se la ricostruzione del giudice di merito è ben argomentata e priva di contraddizioni, le possibilità di ottenere un annullamento sono pressoché nulle. Entrambi i ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a suggello della manifesta infondatezza delle loro doglianze.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le critiche mosse alla sentenza precedente non riguardano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti già operata dal giudice di merito in modo coerente e completo.
La creazione di una ‘copertura’, come un finto viaggio di famiglia, può essere considerata concorso nel reato di trasporto di stupefacenti?
Sì, secondo la Corte, fornire un contributo che crea un’apparenza di normalità (come simulare un viaggio familiare) per eludere i controlli durante il trasporto di droga costituisce una forma di partecipazione attiva al reato, ed è quindi punibile come concorso.
È possibile contestare in Cassazione la mancata prevalenza delle attenuanti generiche su un’aggravante?
Non è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la sua decisione sul bilanciamento tra le circostanze e sulla determinazione della pena. Questa valutazione rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 04/01/1995 COGNOME nato il 01/10/1995
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di NOME e NOME COGNOME e la memoria dell’avvocata NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME con cui si chiede il rinvio del procedimento all Sezione di competenza.
OSSERVA
Rilevato che, quanto al ricorso di NOME:
riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame risulta l’esclusa prevalenz delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 della sostanza stupefacente, anche giustificata dal contesto organizzato in cui ha certamente operato il ricorrente, motivo che, tenuto conto della logica motivazion della Corte sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità quanto a complessiva gradazione della pena;
rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si assumono sussistenti vizi di motivazione in ordine alla disposta confisca di un telefono cellulare, motivato in manier giuridicamente corretta allorché la Corte di merito ha fatto riferimento alla natura dedic dell’apparato di telefonia mobile impiegato esclusivamente per il contatto tra i sodali nel co del trasferimento della sostanza stupefacente.
Rilevato che quanto al ricorso di NOME COGNOME
riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta la dedotta violazione di legge e vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso della don nell’operazione di prelievo e trasporto dello stupefacente, avendo la decisione logicamente evidenziato (pagg. 13, 14 e 15) gli elementi da cui emergeva la partecipazione , 61~~al delitto, specie in ragione delle specifiche modalità attraverso cui era stato prelevato stupefacente e trasportato, assumendo carattere decisivo i necessari continui contatti tr NOME che seguiva con altra auto quella su cui viaggiava la donna con il marito, e quest’ultimo; detta motivazione in ordine al contributo fornito (creazione di una apparenza i ordine ad un normale viaggio familiare nel corso di unDviugeitrunicamente deputato al trasporto dello stupefacente), in quanto logica e completa, è insindacabile in sede di legittimità;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024