Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una discussione nel merito della questione. A volte, l’atto viene giudicato inammissibile, chiudendo di fatto la porta a un ulteriore esame del caso. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le ragioni e le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomenti già vagliati. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questo importante istituto della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione del suo ruolo concorsuale nel reato, ovvero la sua partecipazione attiva insieme ad altri soggetti.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato, portando a una sua immediata reiezione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e precisa per la sua decisione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, in sostanza, si limitava a replicare “profili di censura” già ampiamente esaminati e respinti dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
I giudici della Cassazione hanno osservato che le argomentazioni della difesa erano state:
* Già vagliate e disattese: Le questioni sollevate erano le stesse già presentate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio.
* Respinte con argomenti corretti: Le corti inferiori avevano motivato le loro decisioni in modo giuridicamente corretto e puntuale.
* Coerenti con le prove: Le conclusioni dei giudici di merito erano in linea con le prove emerse durante il processo.
* Prive di incongruenze logiche: Le motivazioni delle sentenze precedenti non presentavano difetti logici evidenti.
In altre parole, il ricorso non ha introdotto nuovi e validi elementi di diritto o vizi procedurali, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione degli stessi fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nell’esaminare un ricorso?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma verificare che la legge e le norme procedurali siano state applicate correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47435 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 03BMYSF ) nato il 28/03/1973
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerente al r concorsuale concordemente ascritto al ricorrente dai giudici del merito rispetto al traspor illecito di sostanza stupefacente descritto dall’imputazione, già adeguatamente vagliati disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.