Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 24/09/1975
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
à
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod. pen., 56-610 e 611 cod. pen., 624 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in particolare confermando la qualificazione giuridica del delitto di furto, l’applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio;
rilevato che il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione in merito alla omessa derubricazione del delitto di furto in quello di cui all’art. 393 cod. pen. in quanto egli, pur vantando dei crediti verso i singoli soci, ha ritenuto in buona fede di potersi soddisfare con i beni della società perché i soci stessi li usavano come cose personali, e deduce l’illogicità della motivazione in merito alla omessa disapplicazione della recidiva, asserendo di non avere una personalità delinquenziale, non avendo commesso reati contro la vita o contro il patrimonio, ma al massimo di manifestare insofferenza al rispetto delle regole;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati con motivazione congrua e non illogica, soprattutto respingendo la tesi difensiva in merito alla derubricazione del reato di furto affermando che non è sostenibile un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo il ricorrente mai quantificato le sue pretese economiche ed avendo sottratto, in ogni caso, beni dal valore molto superiore a quello ipotizzabile per esse, e ribadendo la sussistenza della recidiva proprio per la marcata insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole, dimostrata con la commissione degli altri reati contestatigli;
ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione
dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente