Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14524 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14524 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 12/08/1987 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 17/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17/09/2024 che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 24/04/2023 che, in esito al giudizio abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine al trattamento sanzionatorio avendo irrogato una pena per il delitto di
rapina, pari ad anni 7 di reclusione e cioè superiore al medio edittale il che richiedeva una puntuale motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere stato tardivamente proposto.
2. La sentenza di appello è stata depositata con motivazione contestuale il
17/09/2024 ed è stata impugnata con ricorso depositato il 17/10/2024, oltre il termine di giorni 15 previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.,
544, comma 1 e 598 cod. proc. pen.
Si deve ribadire, infatti, che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod.
proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di
appello avverso sentenza emessa, come nel caso di specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, in quanto l’imputato è
da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (in tal senso Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023,Rv. 285332).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/03/2025