Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18575 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE), nata a MONTEVARCHI il 05/08/1987 DI COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE), nata a PESCARA il 20/04/1978
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la pr delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei ter secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Firen confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo in data 22 marzo 2024 nei confronti delle imputate appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo de comune difensore, ricorrono per cassazione svolgendo sei distinti motivi per i quali chiedono in via principale di annullare la sentenza impugnata per contraddittori della motivazione o per erronea applicazione della legge penale con riferimento a mancata assoluzione delle ricorrenti, quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma cod. proc. pen. In subordine, chiedono di annullare la sentenza impugnata, per v della motivazione e/o violazioni di legge, con riferimento alla mancata esclusion disapplicazione della recidiva, alla mancata concessione della circostanza attenua di cui all’articolo 62 n.4 cod. pen.; al giudizio di bilanciamento tra circ aggravanti ed attenuanti, e, in estremo subordine, con il sesto motivo chiedon annullare la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione ed erron applicazione della legge penale con riferimento alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla leg o comunque manifestamente infondati.
Quanto ai motivi di ricorso riguardanti l’affermazione di responsabilità de ricorrenti, si ritiene che le motivazioni svolte dalla Corte di appello in responsabilità risultano congrue e certamente non viziate da manifesta illogicità contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Are con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volt dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizi motivazione, ricorre la c.d. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nell sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attrav ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizza valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenzia che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazio quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza de dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo st del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in manie specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza
siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono ne caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descrit maniera puntuale e coerente, con riferimento ad ogni reato contestato, le pro utilizzate dal giudice di primo grado, consistite in alcuni casi dalle immagini rac dai sistemi di video-sorveglianza dei locali commerciali dove erano avvenuti alcun reati, in altri dalle confessioni dell’imputata COGNOME, nonché dalle testimonia dirette di persone presenti al furto (vedi per il capo C) la testimonianza del NOME COGNOME). Si tratta, in tutta evidenza, di un compendio probatorio molto sol che la difesa contesta solo dal punto di vista delle valutazioni di me sostanzialmente negli stessi termini contenuti nell’atto di appello, senza confron in maniera specifica con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo.
2.1. Analogamente con riferimento agli altri motivi di ricorso. La Corte fiorentin motivato in maniera analitica per ogni reato circa le ragioni poste a fondamento d decisione di non riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., richi correttamente la consolidata giurisprudenza di legittimità che, sul punto affermato: «La concessione della circostanza attenuante del danno di specia tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, os di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé de cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacit soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (così tra tante Sez.2, n.5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615-01) Al pari del tutto congrue si ritengono le motivazioni in ordine al riconoscimento d recidiva, stante i numerosi precedenti penali gravanti su entrambe le ricorrent espressione di una maggior pericolosità sociale delle stesse, da tempo avviate su percorso delinquenziale mai di fatto interrotto.
Analogamente in ordine al motivo riguardante il giudizio di bilanciamento t circostanze eterogenee, su cui i giudici di appello hanno svolto valutaz adeguatamente motivate rispetto alle quali non si ravvisa alcuna violazione dei cr di cui all’art. 69 cod. pen., che la difesa, peraltro, ha rappresentato in te tutto generici.
2.2. Infine, il sesto motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena i inammissibile perché aspecifico. La difensore non si confronta, infatti, co motivazione nel suo complesso, in cui la Corte di appello, richiamando argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, ha evidenziato in mo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valg caratterizzare la particolare gravità delle condotte, l’intensità del dolo, la per sociale delle ricorrenti ed altre circostanze negative che hanno connotato il comportamento complessivo, così rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della pena inflitta. Deve, in conclusione, essere ribadito il p secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare l base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuo valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di m arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (S n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217-01, in motivazione). Peraltro, il giudice, realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad una anali enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindac in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (Sez. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851-01).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichi inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorren pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emer dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente