Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/09/1991
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e le memorie -la seconda, tardiva- presentati nell’interesse di
NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di
legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 648 cod. pen., è ripetitivo, generico ed inteso a fornire una spiegazione alternativa, piuttosto che una critica di
legittimità nei termini richiesti dall’art. 606, primo comma, c.p.p.;
osservato che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese
contrasto con il dato normativo di cui all’art. 648, quinto comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019,
COGNOME, Rv. 276668 – 01), secondo cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di
querela;
i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti considerato che
argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME Rv.
277334 – 01; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla disponibilità della res in ragione dell’identificazione del reo tramite documenti originali e sulla consapevolezza della relativa provenienza delittuosa alla luce dell’omessa spiegazione da parte dell’imputato e delle modalità di acquisto al di fuori da quelle legali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.