Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIUGGIANELLO il 26/06/1961
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
gi/(
Rilevato che
COGNOME NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2,
d.l. n. 4 del 2019, alla pena di due anni di reclusione, articolando tre motivi di ricorso, d violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla sussistenza del reato per l’ass
di una falsa dichiarazione (primo e secondo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuan generiche (terzo motivo);
Considerato che il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono
riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridi dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono v
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d
giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha affermato il mendacio dell’imputato, nel parte della richiesta contenente la dichiarazione di vivere in un autonomo nucleo familiare, sul
base di elementi precisi e congrui, quali: a) il rigetto della richiesta avanzata appena qua mesi prima, quando aveva dichiarato di vivere con la madre; b) la indicazione della nuova
residenza in un garage; c) la inidoneità di questo locale, in quanto anche la teste a difesa escluso la presenza in esso della cucina, del tavolo, delle sedie e di televisori;
444,0 Osservato che il GLYPH ..endo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non ill motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d’appello ha correttamente evidenziato come la pena sia stata fissata nel minimo edittale e il diniego del circostanze attenuanti generiche si giustifichi sia per l’esistenza di precedenti a c dell’imputato per reati in materia di sostanze stupefacenti, sia per l’assenza di specifici elem positivamente valutabili a vantaggio del medesimo, come la spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.