Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27287 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10196/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cosenza il 12/12/1960; avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Catanzaro;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.;
che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando attraverso successiva memoria del 5 giugno 2025;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità alla luce della ritenuta grossolanità del falso, Ł manifestamente infondato alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 22040 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276103; Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252459);
che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. , Ł inammissibile, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e, comunque, indeducibile, in quanto, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., Ł il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME