Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione non garantisce una nuova valutazione del caso. Anzi, se i motivi non rispettano i rigidi requisiti di legge, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e l’impossibilità di far valere cause di estinzione del reato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per reati di falso ideologico per induzione e truffa aggravata ai danni di enti pubblici. La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza, dichiarando prescritti alcuni episodi delittuosi. L’imputato ha comunque deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha analizzato i quattro motivi presentati dal ricorrente, giudicandoli tutti infondati e, di conseguenza, dichiarando l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo motivo criticava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. La Cassazione ha ritenuto queste lamentele del tutto generiche e, soprattutto, una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Il giudizio di legittimità, infatti, non consente di sollecitare una nuova e diversa lettura delle fonti di prova, ma serve solo a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Secondo Motivo: Il Dolo Generico è Sufficiente
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva un’errata valutazione dell’elemento soggettivo dei reati, in particolare del dolo. La difesa riteneva necessario un ‘dolo specifico’, ovvero un fine particolare. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che per i reati di falso ideologico e truffa è sufficiente il ‘dolo generico’, ossia la semplice coscienza e volontà di realizzare la condotta illecita, senza che sia richiesto uno scopo ulteriore.
Terzo Motivo: Ricorso Inammissibile e Prescrizione del Reato
Questo è uno dei punti giuridicamente più rilevanti. La difesa lamentava la mancata dichiarazione di prescrizione anche per le residue ipotesi di reato. La Corte ha respinto il motivo applicando un principio consolidato: quando un ricorso inammissibile viene presentato, esso non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Poiché i termini di prescrizione scadevano dopo la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione non ha potuto dichiararne l’estinzione.
Quarto Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
L’ultimo motivo contestava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato la doglianza inammissibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrarietà o di una motivazione palesemente illogica. Nel caso specifico, la decisione era stata adeguatamente motivata con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e all’ampio arco temporale delle attività illecite, elementi indicativi di una certa professionalità nel reato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere specifici, pertinenti e denunciare vizi di legittimità, non di merito. In secondo luogo, la presentazione di un ricorso manifestamente infondato o generico si rivela controproducente: non solo porta alla conferma della condanna, ma impedisce anche di beneficiare di eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione, maturate nelle more del giudizio di legittimità. Infine, la decisione conferma che la valutazione della pena e delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, se congruamente motivato, non può essere messo in discussione davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la pronuncia, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, meramente riproduttivi di censure già respinte, mirano a una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o sono manifestamente infondati.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiarare l’estinzione del reato?
No, se il ricorso è ritenuto inammissibile. L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, pertanto, precluda alla Corte di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza impugnata.
È sufficiente il dolo generico per i reati di falso ideologico e truffa aggravata?
Sì. La Corte ha confermato che per la configurazione di questi reati è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere la condotta illecita, non essendo richiesto un dolo specifico (cioè un fine particolare).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per i delitti di cui agli artt. 48, 479 e 81 cpv. (capo A, fatto commesso in Milano ed altri luoghi dal 22 luglio 2016 al dicembre 2020) e 81 cpv. e 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Milano ed altri luoghi dal 22 luglio 2016 al 4 dicembre 2020), dichiarando non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in riferimento ai fatti di cui al capo A) ed al capo B) relativ autovetture intestate all’imputato il 22 luglio 2016, il 20 luglio 2016, il 7 novembre 2016 ed 14 novembre 2016, con conferma nel reato e rideterminazione della pena in relazione alle residue ipotesi contestate;
- che l’atto di impugnativa consta di quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si censura l’operata valutazione delle prove, è affidat a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclus rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità per le residue fattispecie contestate) nel loro reciproco integrar (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei delitti di fal ideologico per induzione e di truffa aggravata ai danni di enti pubblici, individuato in ricorso dolo specifico, è manifestamente infondato, posto che il dolo che assiste le condotte dei suddetti reati è quello generico e non specifico (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Rv. 232138; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908); che lo stesso motivo è, comunque, generico (vedasi pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata) e interamente versato in fatto e, quindi, non consentito in questa sede;
che il terzo motivo, che lamenta l’estinzione anche delle residue ipotesi di reato pe intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, essendo la suddetta loro causa estintiva maturata ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello – essendosi il relativo termine massimo perento rispettivamente: in data 7 giugno 2024 per le condotte poste in essere in data 7 dicembre 2016; in data 7 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 7 febbraio 2017; in data 9 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 9 febbraio 2017; in data 15 agosto 2024 per le condotte poste in essere in data 15 febbraio 2017 – deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta al manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a no dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
che il quarto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruame disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimit comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli a 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche in ragione della sussistenza di svariati precedenti penali in capo all’imputato e della entità delle attività illecite gestite per un lungo arco temporale, trattan di dato indicativo di professionalità ed intensità del dolo);
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
IVPresidente