Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/09/1992
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 104)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: illogicità della motivazione con riguardo
all’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione di legge con riguardo all’art. 75 d.P.R. 309/1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con un motivo non specifico e uno non consentito.
Il primo motivo dedotto non è specifico, non essendo scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni
generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono richieste.
Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato, di fatto reitera l medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. I giudicant hanno motivatamente osservato che la droga rinvenuta era frazionata in un congruo numero di dosi e, anche a seguito del maldestro tentativo di occultare lo stupefacente compiuto nel corso della perquisizione, hanno logicamente concluso nel senso della destinazione allo spaccio dello stupefacente.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
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