Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24416 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 29/12/1996
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sua condanna per il reato di incendio aggravato e deduce due motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo , con il quale si denuncia la carenza di motivazione in punto di ribadita ascrivibilità del reato al ricorrente, Ł reiterativo di pedissequa censura di appello, adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che (p. 5 e 6) ha evidenziato come tali doglianze non si confrontassero con le risultanze di prova e, segnatamente, con le stesse dichiarazioni delle persone offese e con quanto risultava dalle riprese del sistema di videosorveglianza;
ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, del tutto a-specifico, che non si confronta con la motivazione fornita dai giudici di merito in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
ribadito che, in materia di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui richiamata motivazione Ł parimenti insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche soltanto richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve qui rilevarsi come la pena Ł stata parametrata muovendo dal minimo edittale, con l’esclusione dell’aggravante e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
richiamato, infine, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena Ł rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha assolto all’obbligo della relativa motivazione, dunque non
censurabile in questa sede, attraverso l’esplicitazione delle specifiche circostanze reputate dirimenti, ovverosia l’allarmante biografia criminale e le modalità dell’azione, siccome compiuta in aperta violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME