Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24220 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 02/11/2000
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale NOME Salvatore era stato condannato per i reati di
cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 116, comma 15, d. Igs. n. 285 del 1992;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore; che l’avv. M. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con
le quali ha chiesto di accogliere il ricorso;
– che entrambi i motivi di ricorso sono privo di specificità, perché meramente reiterativ
di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina
2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; ch
in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi
comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt
e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a
una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego dell attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Consigliere estensore
Il Presidente