Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 23/07/1976
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che esso, pur scandito in due motivi, l’uno che deduce
violazione di legge sulla insufficienza o contraddittorietà della pro colpevolezza, l’altro (penultima pagina) sulla manifesta illogicità
motivazione, costituisca la mera riproposizione della tesi difensiva già formu in precedenza, pretendendo una operazione di rivalutazione del fatto che ques
Corte non può compiere;
evidenziato che nel ricorso non vengono argomentate le violazioni di legge
denunciate né enucleato il vizio di motivazione che si assumono commessi dalla
Corte d’appello (il relativo motivo, in chiusura, in meno di mezza pagina, argomenta alcunché), a fronte di una “doppia conforme”, con le due sentenze d
merito che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), n
scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative, correttam confutate dalla decisione impugnata (cfr. pg . 6 sulla inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME – la cui deposizione è stata trasmessa al Procurator art. 207 cod. proc. pen. per falsa testimonianza fin dal primo grado- e consapevolezza dell’origine furtiva);
ritenuto che anche gli ulteriori profili di critica, promiscuamente confusamente trattati nel ricorso (qualificazione del fatto ex art. 712 cod. trattamento sanzionatorio ed attenuanti generiche) trovino adegua giustificazione nella motivazione, con conseguente manifesta infondatezza de motivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.