Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 22/03/1970
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/12/2024, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza cheenuto Latifa
Imrane colpevole del reato di cui all’art. 423 cod. pen. e l’ha condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.
proc. pen., si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza riconosce che una parte dei reati riportati nel certificato penale è stata dichiarata
estinta per il buon esito dell’affidamento in prova al servizio sociale e tuttavia poi formula una prognosi negativa sulla ricaduta in futuro nella commissione di altri
reati;
che gli argomenti proposti dal ricorrente sono manifestamente infondati, in quanto la prognosi è logicamente basata sul fatto che, nonostante il buon esito
delle misure alternative ottenute in passato e l’estinzione della pena, il comportamento tenuto dell’imputata nella commissione del reato oggetto della
sentenza impugnata ha sostanzialmente smentito che l’espiazione della pena abbia comportato l’approdo ad un sicuro effetto rieducativo e risocializzante e che invece la propensione all’illecito originariamente manifestata è ancora ravvisabile nella personalità dell’imputata;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del/torrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
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