Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione e le Sue Conseguenze
Quando si presenta un’impugnazione alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e pertinenti. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza di un motivo possa portare a tale esito, con significative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava un unico punto della decisione dei giudici di secondo grado: la valutazione della recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui i suoi precedenti penali avessero inciso sulla gravità del nuovo reato commesso, portando a un trattamento sanzionatorio più severo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha riesaminato la valutazione sulla recidiva, ma si è fermata a un livello preliminare. Ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile è stato confermato?
La ragione principale della decisione risiede nella qualificazione del motivo di ricorso come ‘manifestamente infondato’. La Corte Suprema ha sottolineato che, per valutare la correttezza della motivazione, era necessario considerare congiuntamente sia la sentenza di primo grado sia quella d’appello.
Dall’analisi combinata di entrambe le decisioni, emergeva una giustificazione ‘sufficiente e non illogica’ riguardo alla maggiore riprovevolezza del fatto contestato. I giudici di merito avevano, infatti, adeguatamente spiegato come le precedenti condanne dell’imputato dimostrassero una sua maggiore inclinazione a delinquere, rendendo il nuovo reato più grave. Questa valutazione, essendo logicamente argomentata e priva di vizi evidenti, non era censurabile in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare valutazioni di merito che siano state adeguatamente motivate dai giudici dei gradi precedenti. Quando la motivazione di una sentenza è coerente, logica e completa, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte semplicemente perché la difesa non la condivide.
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla valutazione della recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato, ovvero privo di qualsiasi evidente base giuridica.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha stabilito che la lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella d’appello forniva una giustificazione sufficiente e non illogica per considerare il fatto più grave alla luce delle precedenti condanne, rendendo la valutazione di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso penale dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VILLARICCA il 14/11/1977
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di ricorso, diretto a contrast il giudizio reso in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la congiun lettura delle due decisioni di merito ( si veda in particolare quella di primo grado alla pagin ripresa da quella di appello) dà conto di una sufficiente e non illogica giustificaz argomentativa nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dell precedenti condanne così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.