Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Omesso Versamento IVA
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile in materia di reati tributari. Il caso riguarda un imprenditore condannato per l’omesso versamento di IVA, il quale ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello. Analizziamo come e perché i suoi motivi di ricorso sono stati respinti, con importanti conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Un contribuente, condannato in secondo grado per la violazione dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di IVA), ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano due:
1. La violazione di legge in relazione agli elementi soggettivi e oggettivi del reato.
2. La presunta erronea applicazione delle norme sulla determinazione della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato, in sostanza, contestava sia la sua colpevolezza sia l’entità della pena inflittagli, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare la sua posizione.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun punto.
Primo Motivo: Ripetitività e Mancanza di Specificità
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché considerato ‘meramente riproduttivo’ di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti, ma è una sede di legittimità, dove si controlla solo la corretta applicazione della legge. Tentare di sollecitare una nuova valutazione delle prove è un’attività preclusa in questa sede.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Pena
Il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che la decisione del giudice d’appello era ben motivata. La pena era stata giudicata adeguata in considerazione della ‘gravità della condotta’, evidenziata dalle ‘considerevoli somme oggetto di omesso versamento’. La motivazione è stata definita ‘congrua e non manifestamente illogica’, e come tale non soggetta al sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Un ricorso per Cassazione deve presentare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto e non di fatto. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi, senza indicare perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata in punto di diritto, rende il ricorso inammissibile.
Allo stesso modo, la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è avvenuta. La Corte d’Appello aveva infatti correttamente ancorato la sua decisione a un elemento oggettivo: l’ingente importo dell’imposta evasa.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con ‘colpa’, ovvero senza una seria valutazione delle sue probabilità di successo. La decisione ribadisce un importante monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario da utilizzare con rigore e non un tentativo per allungare i tempi del processo o per ottenere un nuovo esame dei fatti.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, e mirava a una rivalutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Per quale ragione la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla determinazione della pena?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non illogica, confermando l’adeguatezza della pena in relazione alla gravità della condotta, data dalle considerevoli somme di imposta non versate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il 10/03/1966
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un primo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43,45 e 47 cod.pen. e che con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen;
Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6 e 7) e finalizzato, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la gravità della condotta in relazione alle considerevoli somme oggetto di omesso versamento. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 6/12/2024