Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11842 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOMENOME COGNOME nato a ANCONA il 25/09/1987
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 38968/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, la quale, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento da parte di questa Corte, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in esito al giudizio di primo grado dal Tribunale di Ancona per il reato di cui all’art. 624 bis cod.pen.
Precisato che non si è tenuto conto della memoria depositata dal difensore dell’imputato perché essa è stata depositata tardivamente, senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l’impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012 , COGNOME, Rv. 252215).
Rilevato che il primo motivo di ricorso (con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 464 bis comma 5 e 464 quater comma 3 cod.proc.pen. relativamente alla mancata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova) e il secondo motivo di doglianza (con cui si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione de risarcimento del danno e al rigetto della concessione della sospensione della messa alla prova) sono manifestamente infondati poiché la motivazione fornita dalla Corte di appello risulta esaustiva quanto alla prognosi negativa circa la futura astensione dai reati.
Invero il giudice di merito sul punto statuisce che non si configura possibile un giudizio favorevole di rieducazione e reinserimento del soggetto nella società per mezzo dello strumento della sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto si tratta di un individuo che ha già commesso in passato diversi reati con violenza verso cose e persone per i quali ha scontato considerevoli periodi di detenzione (cfr. pag.2). Per tale ragione, la Cort motiva compiutamente circa le ragioni per le quali non ritiene sussistenti effettive e concrete possibilità che l’imputato colga opportunità di risocializzazione a fronte della misura dell messa alla prova.
Considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. – – è inammissibile perché fautore di una ricostruzione alternativa in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011 ) Rv. 249651, Scibe’) deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine d trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cort
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cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali». I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitat ragioni del suo convincimento, sottolineando che il valore del pregiudizio economico provocato dalla condotta del soggetto agente, alla luce della complessiva sottrazione dei beni realizzata, esclude il riconoscimento dell’ulteriore attenuante invocata(cfr pag3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consiglier estensore COGNOME Il Presidente COGNOME