Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio in Corte di Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, il percorso verso la Corte di Cassazione è stretto e regolato da principi rigorosi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, ribadendo la natura e i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia come le doglianze basate su una diversa interpretazione dei fatti, già esaminate nei gradi di merito, non trovino spazio in Cassazione.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per reati legati al falso (artt. 495, 479 e 48 del codice penale). L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la sua dichiarazione di responsabilità.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
3. Un’errata valutazione delle circostanze e l’eccessività della pena inflitta.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato ciascun motivo, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Le ragioni di tale decisione sono fondamentali per comprendere il ruolo della Suprema Corte.
Primo Motivo: Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché, secondo la Corte, si risolveva in una semplice reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. Le lamentele dell’imputato erano “mere doglianze in punto di fatto”, ossia un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. La Corte ha ricordato un principio consolidato: il suo compito non è quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Se la motivazione della corte d’appello è logica e giuridicamente corretta, la Cassazione non può intervenire.
Secondo Motivo: La Non Applicabilità della Particolare Tenuità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e completa per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. I giudici di merito avevano considerato specificamente le modalità della condotta, l’intensità del pericolo creato e la non occasionalità del comportamento, elementi che giustificavano la non applicazione del beneficio.
Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Infine, il terzo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze e all’entità della pena, è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Corte ha ribadito che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tipica del giudice di merito. Questo potere discrezionale sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Le Conclusioni: La Funzione della Cassazione e le Conseguenze
La decisione finale è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come un importante promemoria: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità con il compito preciso di assicurare l’uniforme e corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo è limitato al “giudizio di legittimità”, ovvero a verificare la corretta applicazione della legge. Non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Perché la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata per escluderla, basandosi sulla modalità della condotta, sull’intensità del pericolo e sulla sua non occasionalità. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da vizi.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/04/1980
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 495, 479 e 48 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, e comunque tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sotto il profilo della modalità della condotta e della intensità del pericolo, che sotto il profilo della non occasionalità della condotta;
Rilevato che il terzo motivo – con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione al giudizio di valenza delle circostanze e alla eccessività della pena irrogatanon è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora – come nel caso in esame non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore
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Il Predlente)