Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Tentato Furto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi che non sollevano questioni di legittimità, ma mirano a una rivalutazione dei fatti già decisi nei gradi precedenti. In questo caso, il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per tentato furto pluriaggravato viene respinto, consolidando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, ha proposto ricorso per cassazione. La condanna era stata confermata in appello, e l’imputato ha cercato di ottenere l’annullamento della sentenza lamentando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su una serie di censure, tra cui:
* Insussistenza del dolo specifico: Sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per il reato contestato.
* Violazione dell’art. 131-bis c.p.: Richiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* Vizi sulla determinazione della pena: Contestava la valutazione del giudice riguardo la gravità del reato e la capacità a delinquere (artt. 132 e 133 c.p.).
* Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti.
* Diniego della sospensione condizionale della pena: Criticava la decisione di non concedere il beneficio della sospensione della pena.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero ammissibili per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché la Cassazione ha respinto il ricorso?
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano, in sostanza, una riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso mirava a una “inammissibile rilettura alternativa della vicenda”, un compito che esula dalle competenze della Cassazione, la quale non può riesaminare i fatti del processo ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In particolare, la Corte ha osservato che:
1. Le censure relative agli elementi del reato e alla sua gravità erano già state vagliate e disattese con motivazioni adeguate nelle sentenze precedenti.
2. La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in questo caso, non era né arbitraria né manifestamente illogica.
3. Anche il diniego della sospensione condizionale della pena era stato supportato da una motivazione adeguata da parte della Corte territoriale.
In sintesi, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito, configurandosi come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti, non consentito dalla legge.
Conclusioni: lezioni pratiche dalla sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere come si sono svolti i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè errori di diritto o motivazioni palesemente illogiche), è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che si concentrino su questioni di diritto e non su mere contestazioni fattuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, e tendevano a una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BITONTO il 17/08/1981
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Trani in data 17/06/2019, in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in specie in punto di dolo specifico violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; violazione di legge per l’ingiust diniego delle circostanze attenuanti generiche e manifesta illogicità della motivazione sul punto; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, che appare altresì volto a prefigurare una inammissibile rilettura alternativa dell vicenda, si vedano le pp. 4, 5, 6 e 7 sent. app.; quanto al secondo motivo, la p. 8). Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio (terzo e quarto), giova ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8, 9 e 10 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o assistita da motivazione manifestamente illogica. La Corte territoriale, infine, ha offerto adeguata motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (p. 10 sent. app.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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