Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione della Gravità del Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i motivi di appello, arrivando a dichiarare un ricorso inammissibile quando le censure sollevate non evidenziano vizi di legittimità, ma mirano a una rivalutazione dei fatti già adeguatamente ponderati dai giudici di merito. Il caso riguarda un imputato che si è visto confermare una condanna dalla Corte di Appello e ha tentato la via del ricorso in Cassazione per ottenere una revisione della sua posizione, senza successo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano incentrati su tre punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della continuazione con un altro reato per cui era già stato condannato con sentenza definitiva.
L’appellante sosteneva che la Corte territoriale non avesse argomentato in modo sufficiente e corretto su questi aspetti, chiedendo di fatto una riconsiderazione complessiva della sua vicenda giudiziaria.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, la sentenza della Corte di Appello era, al contrario, ben motivata, logica e basata su principi consolidati. La decisione evidenzia un punto fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si sofferma analiticamente sui motivi per cui le doglianze del ricorrente sono state respinte. La motivazione della Cassazione si articola su tre pilastri che avevano costituito l’oggetto del ricorso.
La Responsabilità dell’Imputato
La Corte ha stabilito che la responsabilità dell’imputato era stata accertata in modo ineccepibile, basandosi sulla puntuale descrizione delle sue condotte fornita dalla Polizia Giudiziaria che lo aveva osservato direttamente. Il ricorso, su questo punto, è stato ritenuto generico e non in grado di scalfire la coerenza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di non concedere le attenuanti generiche. Questa scelta era giustificata da una serie di elementi negativi:
1. La gravità della condotta: il modo in cui il reato è stato commesso è stato ritenuto particolarmente grave.
2. Il tentativo di fuga: un comportamento che dimostra una mancanza di resipiscenza e una volontà di sottrarsi alla giustizia.
3. La commissione di altri reati: il fatto che l’imputato avesse commesso altri reati, anche dello stesso tipo, successivamente a quello per cui si procedeva, è stato interpretato come un indice di una spiccata tendenza a delinquere.
L’Esclusione della Continuazione
Infine, è stata respinta anche la richiesta di applicare l’istituto della continuazione con un altro reato. I giudici hanno motivato tale diniego sulla base di due fattori cruciali:
* La distanza cronologica: il tempo trascorso tra i due reati era tale da escludere l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”.
* La differenza tipologica: i reati erano di natura diversa, un altro elemento che impediva di ricondurli a un’unica programmazione criminale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce principi fondamentali in materia di impugnazioni. In primo luogo, un ricorso inammissibile è la conseguenza di un’impugnazione che non si concentra su vizi di legge ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti. In secondo luogo, la valutazione della personalità dell’imputato e della sua condotta complessiva, anche post-delittuosa (come il tentativo di fuga o la commissione di altri reati), gioca un ruolo determinante nella commisurazione della pena e nella concessione di benefici come le attenuanti generiche. La decisione sottolinea come la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata siano uno scudo efficace contro ricorsi esplorativi e infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e non individuavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) nella sentenza della Corte di Appello, la cui motivazione è stata invece giudicata adeguata, logica e coerente.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa di una valutazione complessivamente negativa della condotta dell’imputato, che includeva la gravità del fatto commesso, il suo tentativo di fuga e la commissione di altri reati dello stesso tipo in un momento successivo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 31/08/1997
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa la responsabilità dell’imputto (alla luce della puntuale descrizione delel sue condotte da parte della Polizia giudiziaria che lo osservò), il diniego delle circostanze attenuanti generiche (valutando la gravità della condotta, il tentativo di fuga, la commissione di reati, anche dello stesso tipo, successivamente a quello per il quale si procede), il disconoscimento della continuazione con altro reato per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato (per la distanza cronologica e la differenza tipologica);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremain favore della cassa delle ammende.
Il Consigli
GLYPH estensore
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Presidente