Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile e ribadisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Appello che ha tentato di ribaltare la decisione davanti alla Suprema Corte, vedendosi però respingere le proprie istanze per vizi procedurali e di sostanza. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti alla violazione di legge, anziché tentare una sterile rilettura delle prove.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione basando la sua difesa su due motivi principali. Con il primo, lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che le prove a suo carico (dichiarazioni di un testimone oculare, immagini di videosorveglianza e altre testimonianze) fossero state interpretate in modo errato. Con il secondo motivo, contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche e di revocare il beneficio della pena sospesa.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro totale inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici supremi hanno chiarito che, dietro la formale denuncia di una violazione di legge, il ricorrente stava in realtà chiedendo alla Corte una nuova valutazione del compendio probatorio. Si trattava, in sostanza, del tentativo di sovrapporre una propria interpretazione dei fatti a quella, non manifestamente illogica, dei giudici di Appello. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Il secondo motivo è stato liquidato come generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. L’appello non aveva neppure contestato specificamente un’aggravante che, secondo i giudici, era pienamente sussistente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso inammissibile dovesse essere rigettato, confermando in toto la logica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione di negare le attenuanti generiche, basandosi su elementi oggettivi quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato. Allo stesso modo, la revoca della pena sospesa è stata ritenuta legittima, poiché erano presenti tutti i presupposti di legge (richiamando gli articoli 168 e 164 del codice penale) che imponevano tale provvedimento. La Cassazione, quindi, non ha fatto altro che prendere atto della correttezza formale e sostanziale delle argomentazioni dei giudici di merito, senza poter entrare in una nuova valutazione dei fatti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e manifesti, non su una diversa interpretazione delle prove. La decisione finale di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, evidenzia le conseguenze negative di un’impugnazione presentata senza i necessari requisiti di ammissibilità. Si ribadisce così la funzione nomofilattica della Cassazione: garantire l’uniforme interpretazione della legge, non trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo, pur denunciando una violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e riproduttivo di questioni già respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche.
Su quale base la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa della gravità del fatto commesso e dei precedenti penali dell’imputato.
Per quale motivo è stata revocata la sospensione condizionale della pena?
La revoca del beneficio della pena sospesa è stata disposta perché sussistevano i presupposti indicati dagli articoli 168, terzo comma, e 164, quarto comma, del codice penale, rendendo la decisione giuridicamente corretta e inevitabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48193 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48193 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, che hanno fondato l’accertamento di responsabilità sulla convergenza tra le dichiarazioni del testimone oculare COGNOME, le immagini del sistema di videosorveglianza e le conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dalle altre persone infornate sui fatti.
Il secondo motivo deduce censure generiche e comunque riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata.
La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato, ha rilevato che l’atto di appello non aveva attinto l’aggravante di cui all’art. 424, secondo comma, cod. pen., di cui, peraltro, sussistevano gli elementi costitutivi, ed ha revocato il beneficio della pena sospesa in presenza dei presupposti indicati dall’art. 168, terzo comma, in relazione all’art. 164, quatto comma, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.