Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, è fondamentale comprendere i limiti e le funzioni della Corte di Cassazione. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio le ragioni dietro una tale decisione.
Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava una condanna. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la sussistenza del cosiddetto ‘dolo alternativo’, ritenuto elemento sufficiente dai giudici di merito per configurare il reato tentato. Il secondo, invece, mirava a una riconsiderazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante il processo.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La difesa dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di condanna su due fronti, uno di diritto e uno di fatto. Vediamo perché entrambi sono stati respinti dalla Suprema Corte.
La Mera Riproduzione di Censure Già Respinte
Il primo motivo di ricorso è stato qualificato dai giudici come ‘meramente riproduttivo’. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e giuridicamente fondate dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che non è sua funzione riesaminare critiche già vagliate, ma solo verificare la presenza di eventuali errori di diritto nella decisione impugnata.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il secondo motivo si è scontrato con un ostacolo ancora più invalicabile: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità. Chiedere una ‘rivalutazione delle evidenze probatorie’ significa, di fatto, domandare alla Corte di sostituire il proprio giudizio su come sono andati i fatti a quello dei giudici di primo e secondo grado. Questo non è consentito. La valutazione delle testimonianze e delle prove è un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica o contraddittoria, non se è semplicemente non condivisa dal ricorrente.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questi consolidati principi. Ha sottolineato che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza del processo dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che, invece di denunciare vizi di legittimità, si limita a riproporre le stesse difese o a sollecitare un nuovo esame delle prove, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. Di conseguenza, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, rappresenta un importante monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato in modo appropriato, nel pieno rispetto dei confini tracciati dal codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo consisteva in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione è giudice di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo o le prove (come le testimonianze), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48153 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48153 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, riproponendo gli argomento spesi in ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pagg. 6 e 7, paragrafo 2.3 della sentenza impugnata) sulla sussistenza del dolo alternativo e sulla sufficienza dello stesso per reggere l’imputazione per il reato tentato (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 274402; Sez. 1, Sentenza n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259465), ed il secondo motivo di ricorso consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, ed in particolare, delle dichiarazioni rese in giudizio dalla persona offesa, che non è possibile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.