Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando una sentenza penale viene impugnata, l’ultima parola spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze. Questo provvedimento chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo che la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per rivalutare i fatti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte. I motivi del suo ricorso si concentravano sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio raccolto durante il processo, contestando in particolare le modalità di accertamento di un allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di offrire una valutazione diversa da quella data dai giudici di merito, ovvero dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Cercare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, come ha fatto il ricorrente, significa chiederle di svolgere un compito che la legge riserva esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. Per questo motivo, il ricorso è stato bloccato prima ancora di poter essere discusso nel merito.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza spiega con chiarezza le ragioni dietro la decisione. Innanzitutto, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una “congrua e adeguata motivazione”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e su “condivisibili massime di esperienza”. Il ragionamento dei giudici d’appello è stato giudicato solido e convergente con quello del Tribunale di primo grado.
In secondo luogo, la Corte ha definito i rilievi del ricorrente come “del tutto generici e reiterativi” dei motivi già presentati in appello. La difesa, in altre parole, non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione “completa ed esaustiva”.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione della Corte d’Appello diventa così definitiva, e la condanna passa in giudicato.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
Perché le doglianze sollevate non riguardavano la violazione della legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità: verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46294 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione dell’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso l’abitazione dell’imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023
re estensore GLYPH
Il Presidente