Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un ricorso per Cassazione viene respinto, non sempre è perché la Corte ha esaminato il caso nel dettaglio e ha dato torto al ricorrente. Spesso, la ragione è un’altra: il ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di un ricorso e perché la mera riproposizione delle proprie tesi non sia sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). L’imputata, ritenuta colpevole in secondo grado, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa aveva articolato il ricorso su diversi punti, contestando la sentenza d’appello sotto molteplici aspetti. Le critiche principali riguardavano:
* La valutazione della responsabilità penale per entrambi i reati.
* La mancata applicazione della scriminante della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
* La configurabilità di alcune circostanze aggravanti e attenuanti.
* Il trattamento sanzionatorio, incluso l’aumento di pena per la continuazione tra i reati.
In sostanza, la ricorrente contestava l’intera impalcatura della decisione dei giudici di merito, dalla ricostruzione dei fatti all’applicazione delle norme penali.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Nonostante la pluralità di motivi sollevati, la Corte di Cassazione ha stroncato l’iniziativa dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle singole questioni, poiché ha riscontrato vizi procedurali che impedivano un esame approfondito. La decisione si è basata su due pilastri fondamentali che ogni avvocato penalista dovrebbe tenere sempre a mente.
La Ripetitività delle Censure e il Ruolo della Cassazione
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le argomentazioni presentate erano, in larga parte, una semplice riproposizione di quelle già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le stesse tesi sperando in un esito diverso. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge, non di rivalutare le prove o i fatti. Chiedere alla Suprema Corte una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove è un’operazione destinata al fallimento.
La Genericità dei Motivi e il Mancato Confronto con la Sentenza
Il secondo e altrettanto cruciale motivo è la genericità delle censure. Un ricorso in Cassazione deve attaccare in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. Nel caso di specie, i motivi erano formulati in modo generico, senza un reale confronto con la logica argomentativa della Corte d’Appello. Questo difetto rende il ricorso inefficace, poiché non permette alla Suprema Corte di individuare un vizio di legittimità specifico da correggere.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie ma estremamente chiare. La Corte ha ritenuto i motivi ‘meramente riproduttivi’ e ‘sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove’. Inoltre, li ha definiti ‘obiettivamente generici’ rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano. In presenza di tali vizi, la legge impone alla Corte di dichiarare l’inammissibilità, senza poter scendere nell’analisi del merito della vicenda.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza occasione per discutere dei fatti. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure precise, che identifichino errori di diritto nella sentenza impugnata, e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera ripetizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito e, dall’altro, erano volti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche rivolte alla sentenza non sono specifiche e non si confrontano punto per punto con le argomentazioni del giudice, ma si limitano a una contestazione vaga e generale della decisione, senza individuare un preciso errore di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2880 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natoa BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25024/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 c. Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i rea configurabilità della scriminante prevista dall’art. 393 bis c.p., alla configurabilit circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7, c.p. e di quella di cui all’art. 62, n. al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e all’aumento di pena per la continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivam generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.