Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di riforma di una sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti dell’impugnazione di legittimità e le ragioni che possono condurre a una sua secca bocciatura.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero l’introduzione e il commercio di prodotti con marchi contraffatti. Non accettando la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato basava la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due argomentazioni principali:
1. Violazione di legge per l’inoffensività del fatto: Secondo la difesa, la contraffazione era così palese e grossolana da non poter ingannare nessuno, rendendo il reato impossibile per inoffensività dell’azione. Si trattava, in sostanza, di un falso talmente evidente da non essere pericoloso.
2. Carenza di motivazione: Il ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato perché gli erano state negate le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori sanzioni a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Analizziamo punto per punto perché ogni motivo è stato respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che la valutazione sulla “grossolanità” del falso è una questione di fatto. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Sollevare una simile questione equivale a proporre “mere doglianze in punto di fatto”, inammissibili in questa sede. Inoltre, l’argomento è stato presentato in modo del tutto assertivo, senza elementi concreti a supporto, rendendolo generico e, quindi, irricevibile.
Relativamente al secondo motivo, i giudici hanno ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione logica e congrua per negare le attenuanti generiche. Aveva specificamente considerato elementi sfavorevoli all’imputato, come la notevole quantità di oggetti contraffatti e i suoi precedenti penali specifici. Questi fattori, previsti dall’art. 133 del codice penale, sono stati giudicati preponderanti rispetto a qualsiasi potenziale elemento a favore, esercitando correttamente il potere discrezionale riservato al giudice di merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è evidentemente infondato, si presume una colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte. Per questo motivo, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Proporre motivi generici o che attengono al merito della vicenda processuale non solo è inutile, ma espone a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del condannato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla ‘grossolanità’ di un falso?
No, secondo l’ordinanza, la valutazione sulla grossolanità di una contraffazione è una questione di fatto. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Presentare tale argomento è considerato una ‘doglianza in punto di fatto’, inammissibile in sede di legittimità, soprattutto se formulata in modo generico.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di merito ha fornito una motivazione logica e sufficiente, basata su elementi concreti: la notevole quantità di oggetti contraffatti e i precedenti penali specifici dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti preponderanti rispetto a qualsiasi circostanza a favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, il ricorrente è stato condannato a versare una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che ha dedotto la violazione degli artt. 49, comma 2 e 474, comma 2, cod. pen., assumendo l’inoffensività del fatto – ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità mere doglianze in punto di fatto ed è generico poiché ha assunto della grossolanità del falso in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione, in particolare dando conto dell’assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, della quantità degli oggetti contraffatti e dei precedenti penali, anche specifici, riportati dall’imputato, così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.