Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. L’ordinanza in esame chiarisce i confini dell’appello di legittimità, specialmente in relazione al vizio di motivazione e alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa e il Percorso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per truffa (art. 640 c.p.), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: un presunto travisamento degli elementi di prova che avevano portato alla sua condanna e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Suprema Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha immediatamente qualificati come inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che le doglianze presentate non costituivano una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, non meritevole di un esame nel merito.
La Questione del Travisamento della Prova
Il ricorrente sosteneva un vizio motivazionale e un errore nell’applicazione della legge penale, accusando i giudici di aver travisato le prove a suo carico. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, basato la sua decisione su un compendio probatorio solido, spiegando chiaramente perché le condotte fraudolente fossero attribuibili all’imputato. Il ricorso, non riuscendo a smontare con argomenti giuridici specifici tale ragionamento, si è rivelato inefficace.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione corretta per negare tale beneficio, tenendo conto di elementi precisi: le modalità con cui era stato commesso il reato, il profitto conseguito e, soprattutto, i molteplici e gravi precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente. Questi elementi delineavano un quadro di abitualità nel commettere reati, incompatibile con la finalità dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano ‘indeducibili’, ovvero non potevano essere fatti valere in quella sede. Essi erano meramente riproduttivi di censure già disattese nei gradi precedenti con argomenti giuridici corretti e non erano accompagnati da una critica mirata alle specifiche argomentazioni della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorso non attaccava gli errori di diritto della decisione impugnata, ma tentava di ottenere un nuovo, non consentito, giudizio sui fatti. La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito; è indispensabile individuare e argomentare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le difese già svolte, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia conferma la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione dei ricorsi, per evitare non solo il rigetto, ma anche l’addebito di ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla sentenza d’appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una semplice ripetizione di quelle già valutate e rigettate dai giudici dei gradi inferiori. Un ricorso di questo tipo è considerato inammissibile perché non contesta specificamente le ragioni giuridiche della decisione che si sta impugnando.
Perché non è stata applicata la ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) in questo caso?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha considerato le modalità del fatto, il profitto ottenuto e, in modo decisivo, i numerosi, specifici e gravi precedenti penali del ricorrente. Questi elementi indicavano un comportamento non occasionale, incompatibile con i presupposti del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONEGLIANO il 16/02/1976
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’uno il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per travisamento probatorio degli elementi istruttori a discarico e l’erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l’ascrivibilità del prevenuto alle condotte truffaldine oggetto di contestazione e pag. 3 sui motivi ostativi alla concessione dell’invocato beneficio, tenuto conto delle modalità del fatto, del profitto conseguito e dei molteplici precedenti penali, specifici e gravi, dai quali è attinto il Bonotto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
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