Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Sentenza di Appello
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si limita a replicare censure già esaminate e respinte. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La ricorrente era stata condannata per il reato di falsa testimonianza. Nonostante la condanna, la difesa ha deciso di proseguire la battaglia legale, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Le argomentazioni difensive, definite “doglianze”, miravano a contestare la fondatezza della decisione di secondo grado, mettendo in discussione la valutazione delle prove, in particolare il contenuto della deposizione dell’imputata, e l’offensività della sua condotta.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo sulla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si concentra sulla struttura e sulla sostanza del ricorso stesso.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è duplice:
1. La conferma implicita della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
2. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del ricorso come meramente ripetitivo. I giudici hanno ritenuto che l’atto di impugnazione non facesse altro che riproporre “profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la legittimità della sentenza, ma si è limitata a contestare nuovamente valutazioni di fatto già compiute dai giudici dei gradi precedenti. La Corte ha sottolineato come le motivazioni della Corte d’Appello fossero:
* Giuridicamente corrette: Basate su una corretta applicazione delle norme di legge.
* Puntuali: Rispondenti in modo specifico a tutte le obiezioni difensive.
* Coerenti: In linea con le prove raccolte durante il processo.
* Logiche: Prive di manifeste incongruenze o contraddizioni.
Questa valutazione ha portato la Cassazione a concludere che il ricorso era privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito, rendendolo di fatto inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, espone al rischio concreto di una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. Per i professionisti legali, questo serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, tecnici e focalizzati sui vizi di legittimità, evitando inutili e costose reiterazioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a replicare critiche e argomenti già adeguatamente valutati e respinti dai giudici dei gradi di merito, senza presentare vizi di legittimità o palesi incongruenze logiche nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le prove del caso?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove, come la deposizione dell’imputata. La sua decisione si è basata sulla valutazione del ricorso stesso, ritenendolo una semplice replica di argomenti già affrontati e correttamente decisi dalla Corte d’Appello, le cui motivazioni sono state giudicate corrette, coerenti e logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa, co le quali si è ribadita la fondatezza delle doglianze;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali r al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo al contenuto della depos (j dell’imputata apprezzata a sostegno della contestata falsa testimonianza, sia in rel ( –egteir.astata offensività della condotta (si vedano le considerazioni rispettivamente s le 2 della motivazione);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.