Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude il caso di vendita online
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Questa decisione offre spunti importanti sui limiti del ricorso in Cassazione e sulle conseguenze di una sua errata proposizione. Il caso riguardava una persona condannata per aver tratto in inganno un acquirente tramite una vendita online di presunti beni di lusso.
La Vicenda Processuale: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il percorso giudiziario ha visto l’imputata condannata nei primi due gradi di giudizio. La difesa ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte, presentando un ricorso basato su due motivi principali. Il primo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, mentre il secondo contestava il mancato riconoscimento di un’attenuante legata all’entità del danno economico causato.
I Motivi del Ricorso: Perché è stato dichiarato un ricorso inammissibile?
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio, ma la Cassazione ha ritenuto le argomentazioni non meritevoli di accoglimento, portando a una dichiarazione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio i due motivi presentati.
Primo Motivo: La Rilettura dei Fatti
L’imputata ha chiesto alla Cassazione una riconsiderazione del materiale probatorio, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di merito e non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I giudici hanno sottolineato come i tribunali di primo e secondo grado avessero già fornito una “doppia conforme motivazione” congrua e logica, evidenziando che la sola iscrizione al sito come venditrice di beni di lusso era di per sé un atto con idoneità decettiva.
Secondo Motivo: La Mancata Attenuante del Danno Lieve
Il secondo punto del ricorso riguardava la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Anche in questo caso, la Cassazione ha bollato il motivo come una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello. La Corte d’Appello aveva già valutato, con una decisione di merito, che la somma sottratta alla vittima non potesse essere considerata di lieve entità, escludendo così l’applicazione dell’attenuante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, specialmente di fronte a una motivazione logica e coerente fornita dai giudici di merito.
In secondo luogo, la riproposizione pedissequa dei medesimi motivi già rigettati in appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata, rende il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse già compiutamente e correttamente escluso la lieve entità del danno con una valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano infondati. Il primo motivo chiedeva una rilettura delle prove, attività non consentita in Cassazione, e il secondo era una mera ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello senza nuove critiche pertinenti.
Cosa significa che la motivazione dei giudici era “doppia conforme”?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla stessa decisione di colpevolezza basandosi su una valutazione dei fatti e delle prove coerente e sostanzialmente identica, rendendo la ricostruzione fattuale molto solida e difficilmente contestabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso postula un’inammissibile rilettura del compendio istruttorio, a fronte di una congrua doppia conforme motivazione dei giudici di merito, ed è comunque manifestamente infondata laddove trascura l’idoneità decettiva già dell’iscrizione sul sito come venditrice di beni di lusso correttamente evidenziata nella sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice d’appello, con valutazione schiettamente di merito, esclude che il danno cagionato alla persona offesa sia di lieve entità, considerata l’entità della somma ingiustamente carpita dall’imputata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024
i NOME