Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui un’impugnazione può essere considerata valida. Il caso riguarda due individui che hanno tentato di contestare una condanna per truffa, ma i cui sforzi si sono scontrati con i rigorosi criteri di ammissibilità del giudizio di legittimità. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi delle difese già presentate nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello per un reato di truffa ai danni di una nota compagnia assicurativa, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro difese si concentravano su diversi punti: in comune, contestavano la tempestività della querela presentata dalla società danneggiata; uno dei due ricorrenti, inoltre, lamentava presunte nullità del giudizio di primo grado e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale decisione è la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile, la compagnia assicurativa.
Analisi delle Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su argomentazioni precise e tecniche. Vediamole nel dettaglio:
* Motivi Ripetitivi e Generici: Il motivo di ricorso comune, relativo alla tempestività della querela, è stato giudicato “indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese”. In altre parole, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento giuridico della Corte territoriale. La Cassazione ricorda che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge.
* Manifesta Infondatezza: I motivi aggiuntivi di uno dei ricorrenti, riguardanti la presunta nullità del giudizio di primo grado, sono stati liquidati come “manifestamente infondati” alla luce delle precise risposte già fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
* Motivazione Sufficiente sulle Attenuanti: Anche la critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha evidenziato come la decisione del giudice di merito fosse “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”, avendo esaminato adeguatamente le deduzioni difensive. Non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente argomentata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità di discutere i fatti, ma un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Proporre un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già sconfitti, senza una critica mirata e pertinente alla sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze, come dimostra il caso, non sono solo processuali (la condanna diventa definitiva) ma anche economiche, con l’aggiunta di sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese legali della controparte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, o sono manifestamente infondati.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del processo d’appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso è inammissibile se è meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, poiché deve contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza che si impugna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, la legge prevede che la parte il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile venga condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, può essere condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il comune motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta tempestività della querela è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che i giudici di merito con valutazione conforme ed incensurabile nella presente sede hanno sottolineato come la conoscenza del fatto di truffa in danno della compagnia assicurativa veniva desunto esclusivamente a seguito della trasmissione degli esiti di indagini compiute da investigatori privati;
considerato poi che i primi due motivi del ricorso COGNOME che deducono nullità del giudizio di primo grado manifestamente infondati alla luce dei precisi argomenti spesi dalla corte di appello a pagina 6 della sentenza impugnata;
che l’ultimo motivo del ricorso COGNOME con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 1.800 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 P