Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione su Lesioni e Rissa
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per i ricorrenti possono essere significative, non solo dal punto di vista della conferma della condanna, ma anche sotto il profilo economico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un’impugnazione possa essere rigettata senza un esame del merito, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda due congiunti, padre e figlio, condannati per rissa e lesioni aggravate.
I Fatti del Caso e le Decisioni dei Giudici di Merito
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per i delitti di rissa (art. 588 c.p.) e lesioni personali aggravate in concorso (artt. 110, 582, 585 c.p.). La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza e dichiarando estinto per remissione di querela un capo d’imputazione minore (percosse), aveva confermato la responsabilità penale per i reati più gravi, seppur rideterminando la pena in senso più favorevole agli imputati.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Contro la decisione di secondo grado, gli imputati hanno proposto un unico ricorso alla Corte di Cassazione, articolato su due censure principali:
- Sulla ricostruzione dei fatti e l’affermazione di responsabilità: La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato una dichiarazione della persona offesa, la quale avrebbe attribuito un calcio ricevuto a un’altra persona presente ai fatti.
- Sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche: Si contestava la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva deciso di non considerare prevalenti le attenuanti.
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, qualificando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Per quanto riguarda la responsabilità, i giudici di legittimità hanno chiarito che la prospettazione difensiva si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito della prova, inammissibile in Cassazione. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla credibilità della testimonianza della persona offesa, corroborata da altri elementi, e tale apprezzamento non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, logica e coerente. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma un giudice della legalità della decisione impugnata.
Anche la censura sul bilanciamento delle circostanze è stata rigettata. La Corte d’Appello aveva logicamente motivato la sua scelta discrezionale evidenziando il numero di soggetti che avevano riportato lesioni nell’occorso. Tale motivazione è stata giudicata congrua e sufficiente, rendendo la critica della difesa generica e infondata.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per i ricorrenti, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza del ricorso, che configura un profilo di colpa, sono stati condannati al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Un’impugnazione generica o manifestamente infondata non solo non ha speranze di successo, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato e non specifico. I motivi del ricorso miravano a una nuova valutazione dei fatti e della credibilità delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità, e criticavano in modo generico una decisione (quella sul bilanciamento delle circostanze) che invece era stata motivata in modo logico e congruo dalla corte d’appello.
È possibile contestare la valutazione della credibilità di un testimone in Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte di Cassazione non può effettuare un “alternativo apprezzamento” delle prove. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, completa e non contraddittoria, non riesaminare nel merito le prove e i fatti del processo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici. In primo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa (come in questo caso), il ricorrente viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANELLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NIZZA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichi non doversi procedere nei confronti del primo per il reato di cui all’art. 581 cod. pen. (capo rubrica), perché l’azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione della querela e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna dei ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 588, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C) e 110, 582, 585 1, cod. pen. (capo D);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si censura la motivazione posta alla b dell’affermazione di responsabilità degli imputati e al bilanciamento delle circostanze atten generiche – è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto:
- per quel che attiene alla responsabilità, la generica prospettazione difensiva (secondo la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa persona offesa ha riferito di stata attinta da un calcio da parte della madre del fidanzato) non è atta a inficiare la ricos dell’occorso compiuta dalla Corte di merito sulla scorta del narrato della stessa offesa (cui il G di appello ha attribuito credibilità) e degli elementi che ne corroborano il narrato (richiama pronuncia impugnata, tra cui pure quanto direttamente riscontrato dagli operanti), non essendo q consentito un alternativo apprezzamento (cfr., per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimon Rv. 207944);
- e, quanto al giudizio di bilanciamento, la Corte distrettuale ha dato conto in man congrua e logica del dato che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale a essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), segnatamente il numero di soggetti che hanno riport lesioni nell’occorso, così rendendo una motivazione congrua;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. —
Così deciso il 13/11/2024.