Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6626 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CANELLI il 27/09/1967 NOME COGNOME nato a NIZZA MONFERRATO il 28/04/1995
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichi non doversi procedere nei confronti del primo per il reato di cui all’art. 581 cod. pen. (capo rubrica), perché l’azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione della querela e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna dei ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 588, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C) e 110, 582, 585 1, cod. pen. (capo D);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si censura la motivazione posta alla b dell’affermazione di responsabilità degli imputati e al bilanciamento delle circostanze atten generiche – è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto:
– per quel che attiene alla responsabilità, la generica prospettazione difensiva (secondo la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa persona offesa ha riferito di stata attinta da un calcio da parte della madre del fidanzato) non è atta a inficiare la ricos dell’occorso compiuta dalla Corte di merito sulla scorta del narrato della stessa offesa (cui il G di appello ha attribuito credibilità) e degli elementi che ne corroborano il narrato (richiama pronuncia impugnata, tra cui pure quanto direttamente riscontrato dagli operanti), non essendo q consentito un alternativo apprezzamento (cfr., per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimon Rv. 207944);
– e, quanto al giudizio di bilanciamento, la Corte distrettuale ha dato conto in man congrua e logica del dato che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale a essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), segnatamente il numero di soggetti che hanno riport lesioni nell’occorso, così rendendo una motivazione congrua;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. —
Così deciso il 13/11/2024.