Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude il caso di guida senza patente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine a una vicenda giudiziaria riguardante un reato di guida senza patente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: l’impossibilità di riproporre in sede di legittimità le medesime questioni già valutate e rigettate nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di guida senza aver mai conseguito la patente di guida, aggravato dalla recidiva nel biennio. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Tra questi, spiccavano la presunta violazione di legge riguardo alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la non corretta applicazione delle norme del Codice della Strada (art. 116 D.Lgs. 285/1992) e un vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della continuazione con altri fatti giudicati in un separato procedimento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dall’imputato, giungendo a una conclusione netta e perentoria: il ricorso inammissibile non poteva essere accolto. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi sollevati.
La Ripetitività dei Motivi
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure mosse alla sentenza d’appello non erano altro che una mera riproduzione dei profili già ampiamente discussi e respinti dalla Corte territoriale. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione adeguata e supportata da solidi argomenti giuridici per disattendere le richieste della difesa. In sede di Cassazione, non è consentito un riesame del merito dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Riproporre le stesse questioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, non ammesso dal nostro ordinamento.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Come previsto dalla legge, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. I motivi di ricorso devono individuare errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una diversa interpretazione delle prove o delle norme, specialmente se tale interpretazione è già stata motivatamente esclusa dal giudice d’appello. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse immune da tali vizi, in quanto basata su argomenti giuridici coerenti e completi nel respingere le tesi difensive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: un ricorso ha possibilità di successo solo se si concentra su specifiche violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e non su una generica doglianza contro la decisione dei giudici di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche costi significativi, evidenziando la necessità di un’attenta valutazione strategica prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non possiede i requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, non è possibile se la riproposizione è meramente ripetitiva. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, il ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella decisione d’appello, non limitarsi a contestare la valutazione già effettuata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio (in Battipaglia, il 17/10/2019).
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, con riguardo all’invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati all’esito del procedimento n. 622/21/21 RGNR Trib. Salerno) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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