Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall’articolo 348 del codice penale. L’imputata, ritenuta colpevole, decideva di contestare la decisione presentando ricorso per cassazione, sperando in una riforma della sentenza di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione: le Ragioni dell’Imputata
Il ricorso si fondava principalmente su due punti. In primo luogo, l’imputata lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la sua condotta avesse prodotto un’offesa minima al bene giuridico tutelato.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle richieste dell’imputata, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per negare sia le attenuanti generiche sia l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Secondo la Cassazione, i motivi presentati nel ricorso non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice del merito. In sostanza, il ricorso era meramente riproduttivo e non criticava specificamente le ragioni giuridiche esposte nella sentenza d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già disattesi con motivazioni corrette, esso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario articolare censure specifiche che evidenzino vizi di legittimità (come violazione di legge o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta e tecnica redazione dell’atto di impugnazione, che deve dialogare criticamente con la motivazione del provvedimento contestato, anziché limitarsi a ignorarla o a riproporre le medesime argomentazioni.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
La Cassazione non ha riesaminato la richiesta perché ha ritenuto che il giudice del gravame (la Corte d’Appello) avesse già motivato in modo logico e coerente il suo diniego, e il ricorso si limitava a riproporre la stessa questione senza sollevare valide critiche giuridiche alla decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 10322/24 Navarra
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 348 cod. per
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo sia al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. sia alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., di tal che i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024