Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RONCO ALL’ADIGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione in relazione alla versione difensiva esplicitata nel motivo 2) dell’atto d’appello (vertente sulla reperibilità, in stagione primaverile, di funghi), manifestamente infondato, attesa 1) la completezza della replica della Corte territoriale sul punto, che ha evidenziato l’assenza di riscontri oggettivi di cui la tes difensive potesse giovarsi; 2) la natura della questione dedotta, vertente su profili meramente fattuali, che in quanto tale, non è deducibile con ricorso per cassazione a fronte della logica ed esaustiva motivazione resa dai giudici di merito. Peraltro, nel caso in esame, ricorre un’ipotesi di una “doppia conforme” pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado – per come, del resto, indicato anche dalla Corte territoriale, facendo espresso richiamo per relationem alla decisione di primo grado – si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 01), cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezz della motivazione che sorregge la decisione assunta. Ciò è, all’evidenza, sussistente nel caso di specie (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e al giudizio sulla recidiva, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito operato corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5, punto 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità circa la necessità di un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio criminoso in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 – 01). In motivazione, è peraltro chiarito che le precedenti pene inflitte non hanno sortito un effetto deterrente; l’impossibilità di una prognosi futura favorevole è stata basata non soltanto -come affermato dal ricorrente- sul dato di ulteriori reati successivi al delitto oggetto de caso in esame, ma anche sulla presenza di una recidiva specifica e reiterata.
Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con I quale il ricorrente manifesta l’assenza della motivazione in relazione alla richiesta di conversione di pena detentiva in pena pecuniaria, è inammissibile, dal momento che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME Telleria, Rv. 282949 01: in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024