Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come e perché un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma un organo deputato a garantire la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere le ragioni che hanno portato alla conferma della condanna per tre ricorrenti.
I Fatti del Processo
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza. I ricorsi, presentati separatamente e congiuntamente tramite i loro legali, sollevavano diverse questioni: la genericità di una presunta lesione difensiva, la configurabilità del reato di resistenza e la sussistenza di un’aggravante, il diniego delle attenuanti generiche e, infine, l’asserita estinzione del reato per prescrizione.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione si basa sul principio fondamentale secondo cui i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In altre parole, le doglianze dei ricorrenti non vertevano su errori di diritto commessi dai giudici di merito, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono precise e articolate, e toccano tutti i punti sollevati dai ricorrenti.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo punto affrontato riguarda la genericità di una delle doglianze. Un ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specificava in cosa si sarebbe concretizzata la presunta “lesione difensiva”, rendendo impossibile per la Corte valutarne la fondatezza.
Per quanto riguarda le altre censure – relative alla resistenza a pubblico ufficiale, all’aggravante e alle attenuanti generiche – la Corte ha osservato che si trattava di una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei gradi precedenti. I giudici di merito avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti, rendendo il loro giudizio non censurabile in sede di legittimità.
La Questione della Prescrizione e l’Aggravante Contestata
Un punto cruciale del ricorso era la richiesta di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Tuttavia, questa richiesta è stata immediatamente smentita dalla Corte. I giudici hanno confermato la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 339, comma 2, del codice penale. Tale circostanza ha l’effetto di allungare notevolmente il termine di prescrizione (portandolo in questo caso a 18 anni e 9 mesi). Considerando la data in cui il reato era stato commesso (24 gennaio 2013), il termine non era affatto maturato, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino su vizi di legittimità, ovvero errori nell’interpretazione o applicazione della legge, e non su una diversa ricostruzione della vicenda. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di questioni già decise, pena la condanna a sanzioni pecuniarie che si aggiungono alle spese processuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché i motivi sollevati non erano consentiti in sede di legittimità. Nello specifico, una doglianza era troppo generica, altre riproponevano questioni già correttamente decise dai giudici di merito, e la richiesta di prescrizione era manifestamente infondata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la lamentela non è sufficientemente specifica e dettagliata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha precisato in cosa si sarebbe concretizzata l’azione difensiva che lamentava, rendendo il motivo vago e non valutabile dalla Corte.
Perché la richiesta di prescrizione del reato è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la Corte ha confermato la sussistenza di una circostanza aggravante (ai sensi dell’art. 339, comma 2, c.p.) che estende significativamente il termine necessario per la prescrizione del reato. Di conseguenza, alla data della decisione, tale termine non era ancora trascorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35997 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME ( separatament avvocati AVV_NOTAIO e COGNOME) e NOME COGNOME ( dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO congiuntamente al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME), avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati dalle impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la prima doglianza prospettata dall’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME è del t generica ( perché non si precisa in cosa si sarebbe concretata la lesione difensiva prospettat le censure dirette a contrastare la configurabilità della resistenza contestata ( ri nell’interesse di NOME COGNOME), la sussistenza degli estremi giustificativi dell’aggr di cui all’art 339 comma 2 cp ( prospettate da tutti i ricorsi diversi da quello dell’AVV_NOTAIO COGNOME), il diniego delle attenuanti generiche ( i ricorsi proposti nell’int di NOME COGNOME e COGNOME) replicano profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispe portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche, tali da rendere i relativi giudizi di merito censurabili in questa sede;
l’addotta estinzione per prescrizione prima della decisione gravata, rivendicata nel rico sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, risulta immediatamente smentita dalla confermata sussistenza dell’aggravante ex art 339 comma 2 cp (che porta ad anni 18 e mesi 9 il periodo utile al fine) così da rendere la doglianza manifestamente infondata alla luce della data consumazione del fatto in contestazione (24 gennaio 2013);
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.