Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti alla critica delle sentenze
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando questi si limitano a riproporre questioni già valutate nei gradi di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che sottolinea la necessità di una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere meglio la logica che guida i giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina, previsto dall’articolo 628 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che nella sua condotta mancassero gli elementi costitutivi della violenza e della minaccia, presupposti essenziali per configurare il delitto di rapina. La difesa mirava a ottenere una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, basandosi su una diversa interpretazione degli eventi.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio fondamentale nel ricorso presentato: le argomentazioni non erano nuove, ma costituivano una mera reiterazione di quanto già esposto e, soprattutto, respinto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva già fornito una motivazione congrua e logica per spiegare perché il fatto commesso integrasse pienamente il reato di rapina.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura che si risolvevano nella ripetizione di argomenti già dedotti in appello. I giudici hanno chiarito che un ricorso per cassazione, per essere valido, deve assolvere a una funzione critica specifica. Non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive, ma deve individuare e contestare con precisione i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso è stato considerato solo ‘apparente’, poiché mancava di una reale critica argomentata avverso la decisione della Corte d’Appello.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso è considerato non specifico quando non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte dal giudice del grado precedente. La Corte d’Appello, come evidenziato dai giudici di cassazione, aveva già compiutamente spiegato le ragioni per cui il fatto contestato rientrasse nella fattispecie della rapina, integrando tutti i requisiti necessari. Il ricorso, omettendo di contestare specificamente questo percorso argomentativo, si è rivelato privo della sua funzione tipica, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è indispensabile che le censure siano nuove, specifiche e puntuali, dimostrando un reale vizio nella decisione impugnata. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, pena la condanna a sanzioni economiche e la conferma definitiva della sentenza di condanna.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’?
Significa che il motivo è solo apparente, generico e non svolge la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza. In pratica, non individua con precisione i vizi logici o giuridici della decisione precedente, ma si limita a riproporre tesi già vagliate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di rapina ascritto all’odie ricorrente pur non potendosi ravvisare nella sua condotta i presupposti della violenza e della minaccia, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
che, dunque, il suddetto motivo di ricorso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nel cui apparato motivazionale, la Corte di appello, come emerge in particolare a pag. 4, ha compiutamente esplicato gli elementi e le ragioni per cui il fatto commesso dal ricorrente debba ritenersi correttamente qualificato ai sensi dell’art. 628, cod. pen., essendone integrati tutti i requisiti necessari (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore