Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42525 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MILANO DI COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a FOLIGNO NOME nato il DATA_NASCITA a SANTA MARIA CAPUA VETERE COGNOME NOME nato DATA_NASCITA a MILANO avverso la sentenza in data 26/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI MI- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, con le statuizioni consequenziali, e per l’annullamento parziale della sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di danneggiamento con rinvio alla Corte d’Appello di Milano e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto;
I difensori dei ricorrenti, nonostante l’accoglimento della richiesta di trattazione orale avanzata dall’AVV_NOTAIO, non sono comparsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 26/02/2024 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 31/10/2022 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di lesioni aggravate e danneggiamento.
LANO;
Deducono:
COGNOME.
1.1. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 588 cod. pen..
Il ricorrente, dopo avere illustrato la vicenda fattuale e processuale, dichiara di non condividere le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in relazione al coinvolgimento di COGNOME, potendosi -al più- riconoscere una sua responsabilità limitata alla prima fase, quella del litigio con COGNOME.
A sostegno dell’assunto viene ripercorsa la dinamica dei fatti, al fine di rimarcare come emergesse la configurazione del delitto di rissa che, invece, è stato escluso dal Tribunale con motivazione contraddittorie e dalla Corte di appello con motivazione carente.
1.2. Vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle parti civili.
«Con riferimento alla valenza probatoria della deposizione delle due persone offese -scrive la difesa- è qui richiamabile il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se rappresentano l’unica fonte di accertamento del fatto e manchino di riscontri esterni».
Vengono, quindi, riportati i principi di diritto affermati in materia da questa Corte.
2. DI COGNOME NOME.
2.1. Vizio di omessa motivazione in relazione alle ragioni della inattendibilità delle prove a discarico di COGNOME emerse nel corso del giudizio.
Il motivo si rivolge alle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, che aveva categoricamente escluso la presenza di COGNOME nel luogo degli accadimenti, al cui riguardo la Corte di appello ha omesso di dare risposta alla correlata doglianza esposta con l’atto di appello.
Rimarca la decisività di tali dichiarazioni ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, con specifico riferimento al coinvolgimento di COGNOME alla vicenda in esame.
2.2. Vizio di omessa motivazione sulla richiesta di applicare una pena sostitutiva della pena detentiva.
Anche in questo caso si deduce l’omessa risposta alla puntuale richiesta contenuta nell’atto di appello di applicare una pena sostitutiva della pena detentiva, pur essendo presenti i requisiti a tal fine richiesti.
2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’esame di NOME COGNOME.
La difesa premette che con l’appello aveva impugnato l’ordinanza con cui il tribunale di Milano rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., di esame dell’imputato COGNOME, quale prova
contraria rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, sentito ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., nella stessa udienza.
Osserva, dunque, che la Corte di appello ha disatteso il motivo d’impugnazione osservando che era stato dato ampio spazio alle dichiarazioni spontanee rese da COGNOME, così confondendo la facoltà concessa dall’art. 494 cod. proc. pen. rispetto all’esame dell’imputato come mezzo di prova.
Secondo il ricorrente, la Corte di sarebbe dovuta limitare a verificare la correttezza della motivazione dell’ordinanza del 20.06.2022, con la quale il tribunale aveva respinto la richiesta di prova contraria.
Denuncia, quindi, la violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen..
NOME NOME.
3.1. Travisamento della prova e vizio di motivazione.
Con il primo motivo d’impugnazione si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è non solo illogica e profondamente contraddittoria, ma travisa anche la prova nodale dell’intero processo, ossia il filmato registrato dall’impianto di videosorveglianza.
Viene sottolineata la discrasia tra il contenuto di tale filmato, le dichiarazioni rese dai testi in dibattimento e quanto -invece- ritenuto in sentenza.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati e compendiati i contenuti del filmato e delle dichiarazioni rese da COGNOME e da COGNOME, anche in sede di individuazione fotografica.
Da qui la denuncia di contraddittorietà della motivazione e di manifesta illogicità.
3.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
In questo caso il motivo si rivolge al gesto attribuito a COGNOME, consistito nel trattenere, tirandolo indietro, un soggetto che cercava di entrare nell’esercizio commerciale.
A tale riguardo si osserva che il giudice ha evidenziato che quel gesto non provava l’estraneità di COGNOME dall’azione delittuosa, «tuttavia -scrive la difesaappare di tutta evidenza che tale gesto ben si presta anche ad una diversa valutazione, ben differente da quella operata dal giudice di prime cure. Anzi, di senso opposto».
4. COGNOME COGNOME NOME.
4.1. Vizio di motivazione “per violazione di legge in ordine alla nullità della sentenza ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen.”.
A tale riguardo si osserva che il capo d’imputazione relativo al reato di danneggiamento non contiene la descrizione della condotta tenuta dall’imputato.
Evidenzia che tale mancanza è stata riconosciuta anche dalla Corte di appello che, tuttavia, non ha dichiarato la nullità parziale della sentenza per
violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., per come -invece- avrebbe dovuto, trattandosi di nullità AVV_NOTAIO di cui all’art. 178, lettere b) e c) del cod. proc. pen..
4.2. Omessa motivazione in ordine alla mancata assoluzione rispetto alle lesioni provocate ad NOME.
Il ricorrente premette che l’atto di appello di COGNOME NOME è stato trattato unitamente a quello di COGNOME NOME.
Evidenzia, dunque, che i due atti di appello erano sovrapponibili rispetto alla possibilità di qualificare il fatto come rissa, ma COGNOME NOME chiedeva altresì l’assoluzione per il reato di lesioni in danno di NOME, al cui riguardo la Corte di appello non ha dato risposta.
4.3. Vizio di motivazione in ordine alla negata configurabilità del reato di rissa.
Il ricorrente assume che il fatto andava correttamente qualificato come rissa, con le medesime argomentazioni esposte al superiroe paragrafo 1.1..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della identica questione sollevata con il gravame, affrontata e risolta da entrambi i giudici di merito e oggi pedissequamente trasfusa nel ricorso.
Il Tribunale e la Corte di appello hanno evidenziato che per la configurabilità della rissa è richiesto il requisito della reciprocità dell’aggressione, del tutto mancante nel caso in esame, in quanto i giudici hanno ritenuto provata l’aggressione unidirezionale degli odierni imputati in danno di NOME, che solo a seguito dell’aggressione si è difeso.
Tale motivazione è conforme all’insegnamento dei questa Corte, a mente del quale «Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi», (Sez. 5, n. 43524 del 13/05/2004, COGNOME, Rv. 230323 – 01; Sez. 1, n. 21353 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 255949 – 01).
1.1.1. Ancor prima della manifesta infondatezza, si deve comunque rilevare l’inammissibilità del motivo in esame per carenza d’interesse.
Va preliminarmente ricordato che l’interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
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situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01).
In altre parole, l’interesse ad impugnare si identifica con l’interesse a conseguire un vantaggio concreto dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato.
Vantaggio concreto che -invero- non si rinviene nel caso in esame giacchè, anzi, dall’accoglimento del motivo sortirebbero effetti sfavorevoli all’imputato.
Tanto perché l’eventuale fondatezza dell’assunto difensivo condurrebbe a ritenere configurata anche la rissa aggravata prevista dall’art. 588, comma secondo, cod. pen., che andrebbe a concorrere con il già ritenuto delitto di lesioni personali, che non viene assorbito nella rissa.
Questa Corte, invero, ha più volte chiarito che «con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso”», (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, R., Rv. 267224 – 01; Sez. 5, n. 32027 del 19/02/2014′ COGNOME, Rv. 262171 – 01; Sez. 1, n. 31219 del 07/07/2009, COGNOME, Rv. 244304 – 01); e che «la configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della lesione o dell’omicidio, anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro consapevole partecipazione a un’azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l’incolumità personale. (Nell’enunciare tale principio con riferimento a una rissa aggravata dall’uccisione di uno dei partecipi, la Corte ha sottolineato che vanno considerate autonomamente la posizione dell’autore materiale dell’omicidio, il quale risponde, indifferentemente, a titolo di dolo, preterintenzione o colpa secondo i principi generali, e quella degli altri corrissanti, che rispondono a titolo di dolo, se del caso anche misto a colpa, qualora siano stati in grado di prevedere, accettandone l’eventualità, almeno un fatto di lesioni, così contribuendo causalmente alla realizzazione dell’evento più grave, pur non previsto, per non aver fatto quanto in loro potere per impedirlo)», (Sez. 1, n. 16762 del 03/02/2010, COGNOME, Rv. 246926 – 01).
Deve dunque trarsi la conclusione che il ricorrente non ha interesse a essere giudicato anche per il reato di rissa aggravata oltre che per il delitto di lesioni personali per il quale ha già riportato condanna.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Va rilevato, infatti, come il motivo si esaurisca nel richiamo della giurisprudenza di legittimità circa il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza tuttavia illustrare alcuna censura specificamente indirizzata alla sentenza impugnata.
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato limitatamente alla richiesta di pena sostitutiva, inammissibile nel resto.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della mancata risposta della Corte di merito alle doglianze esposte in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, che ha negato la presenza di COGNOME sul luogo degli accadimenti.
A tale proposito va osservato che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- il tema della partecipazione di COGNOME ai fatti in esame è stato puntualmente affrontato dalla Corte di appello, che ha ritenuto che l’imputato fosse presente sul luogo degli accadimenti e partecipe a essi sulla base di una serie di emergenze puntualmente illustrate alla pagina 15 della sentenza impugnata.
I giudici dell’appello, invero, hanno spiegato che tanto emergeva dai contenuti dei filmati tratti dal sistema di videosorveglianza, ulteriormente supportati dalla testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria che ha descritto le plurime caratteristiche che conducevano all’identificazione di COGNOME (tatuaggi e altro).
I giudici aggiungevano che avevano appurato essi stessi la presenza dell’imputato sul luogo degli accadimenti, con la visione diretta delle videoregistrazioni, dove riconoscevano COGNOME, in quanto la sua effige era a loro nota in quanto l’imputato era comparso in aula per rendere dichiarazioni spontanee, così che avevano avuto modo di vedere i suoi tratti somatici.
A ciò si aggiunga che i giudici, esaminando l’appello del coimputato COGNOME, hanno affrontato il tema della ricostruzione fattuale da questi fornita e, in risposta alle sue deduzioni difensive, hanno osservato come quella risultasse smentita dalle emergenze processuali.
Tanto risalta come la motivazione della Corte di appello, se letta complessivamente e unitariamente, pur non rispondendo direttamente alle doglianze di COGNOME, ha affrontato il tema dell’attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME, sviluppando osservazioni e argomentazioni incompatibili con la possibilità astratta di attribuire una qualche valenza a quanto da lui riferito.
Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione circa le ragioni per cui le dichiarazioni di COGNOME sono state ritenute inattendibili, dovendosi ricordare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01).
2.2. Con il terzo motivo d’impugnazione -che precede in via logica la questione sollevata con il secondo motivo d’impugnazione – il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di negazione della prova contraria richiesta in opposizione alla prova disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado.
Va precisato che il mezzo di prova richiesto dalla difesa e negato dal giudice era l’esame dell’imputato, ossia una prova dichiarativa.
In tal senso viene qualificata anche dallo stesso ricorrente che riconosce la natura dichiarativa della prova contraria richiesta, visto che nel ricorso specifica che «come si evince alla pagina 17 delle fonoregistrazioni dell’udienza del 20/06(2022, l’esame di COGNOME è stato chiesto dopo che COGNOME aveva effettuato per la prima volta il riconoscimento dell’imputato in video, e quindi proprio al fine di introdurre una prova dichiarativa contraria (e qualificata) che potesse nel contraddittorio delle parti fornire una versione dei fatti differente, proprio in punto di attendibilità del riconoscimento dell’operante».
Proprio dalla natura della prova richiesta discende l’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente. Sez. 5 – , Sentenza n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 – 01).
Tanto induce all’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendosi attribuire natura di prova decisiva all’esame del coimputato, stante la sua -pacificanatura di fonte dichiarativa, per di più non soggetta all’obbligo di dire la verità.
2.3. Il secondo motivo d’impugnazione -che in via logica va esaminato per
ultimo- è fondato.
La difesa ha inoltrato istanza di sostituzione delle pene detentive brevi, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen..
Va precisato che «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello» (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01.
In effetti, dall’esame degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione dedotta- e dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che la difesa di COGNOME, con PEC inviata in data 10 febbraio 2024, inoltrava alla Cancelleria della Corte di appello dei motivi aggiunti, con i quali veniva richiesta la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare.
I motivi aggiunti e l’istanza ivi contenuta venivano corredati da apposita procura speciale.
Nonostante l’inoltro di tale tempestiva istanza, la Corte di appello non si pronunciava sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve, così configurandosi il vizio di omessa motivazione fondatamente denunciato dal ricorrente.
La sentenza va, dunque, annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che darà risposta all’istanza di sostituzione delle pene detentive brevi, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Il ricorso rimane inammissibile nel resto e l’affermazione di responsabilità acquista i crismi dell’irrevocabilità.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Entrambi i motivi di ricorso sono meramente reiterativi delle questioni di merito sollevate con il gravame e risolte dalla Corte di appello, che le ha disattese -confermando la partecipazione consapevole di COGNOME ai fatti- osservando che la ricostruzione offerta dall’imputato era smentita da una pluralità di elementi, costituiti dai filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza, supportate dalle dichiarazioni di COGNOME (vittima).
Sulla base di tali elementi, la Corte di appello è giunta alla conclusione che COGNOME facesse da palo davanti al negozio, nel mentre all’interno si effettuava il pestaggio.
Il ricorrente oppone una valutazione di merito alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, sia con riguardo al significato probatorio degli elementi acquisiti in dibattimento, sia sul significato da attribuire al gesto di trattenere una persona che stava entrando nel negozio.
Il ricorso, dunque, si risolve in una diversa lettura dei dati processuali e in una differente ricostruzione storica dei fatti, sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, così proponendo questioni non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Da qui la sua inammissibilità.
Il ricorso di COGNOME NOME
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va precisato che con la doglianza in esame il ricorrente si duole della violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., lamentandosi dalla mancata descrizione della condotta di danneggiamento nel capo d’imputazione.
Così come formulata, però, la doglianza risulta inconferente rispetto a quanto disposto dall’art. 522 cod. proc. pen., che non riguarda le ipotesi in cui il capo d’imputazione appaia generico o indeterminato -per come prospetta il ricorrente-, disciplinando, invece, le diverse ipotesi in cui l’imputato venga condannato per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante non previste nel capo d’imputazione e in relazione alle quali non siano state effettuate le contestazioni previste dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen..
L’indeterminatezza del capo d’imputazione andava piuttosto contrastata con un’apposita eccezione da sollevarsi nella fase delle questioni preliminari, dovendosi ribadire che «la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen.», (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01).
La Corte di appello, dunque, ha correttamente disatteso l’eccezione, osservando che l’imputato non aveva tempestivamente eccepito la nullità del capo d’imputazione, facendo esatta applicazione del principio di diritto ora enunciato.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, visto che la Corte di appello ha puntualmente affrontato il tema della responsabilità di COGNOME NOME per le lesioni in danno di NOME alla pagina 11
della sentenza impugnata.
Da ciò la manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione sul punto.
Va osservato, inoltre, che, in realtà, la questione sollevata si risolve in una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme e da ciò discende ulteriormente la sua inammissibilità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimit è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l’implosione della struttura argomentativa impugnata.
Condizioni che non si rinvengono nel caso in esame.
4.3. In relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rissa, valga quanto già esposto esaminando il ricorso di COGNOME NOME, al superiore paragrafo 1.1.1..
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Del ricorso di Di NOME si è già detto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile
l’affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/10/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
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