Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso riguarda una condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e il successivo tentativo, da parte dell’imputato, di ottenere un annullamento della sentenza attraverso tre distinti motivi di ricorso, tutti respinti dalla Suprema Corte.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione. La condanna si fondava sul ritrovamento, all’interno di una cantina nella sua disponibilità, di numerosi oggetti di diversa natura e origine, risultati essere provento di furto. Di fronte a tale ritrovamento, l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile circa la loro provenienza.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tre vizi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti che hanno portato alla sua condanna.
2. Il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale e sul ruolo specifico della Suprema Corte.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
In relazione al primo motivo, la Corte ribadisce un principio fondamentale: la sede di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti. L’imputato, criticando la sentenza, cercava di ottenere una diversa interpretazione delle prove, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta logica e priva di vizi giuridici, la Cassazione ha ritenuto inammissibile qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattuale.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’attenuante della particolare tenuità, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non una semplice ripetizione di doglianze precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni fornite dalla Suprema Corte per dichiarare il ricorso inammissibile sono nette. La Corte sottolinea che il giudice di merito ha correttamente valorizzato elementi come la disponibilità della cantina e la varietà degli oggetti rubati per fondare la condanna, con un ragionamento esente da vizi logici.
Per quanto riguarda la terza censura, relativa al diniego delle attenuanti generiche, la Corte la definisce “manifestamente infondata”. Viene richiamato il principio secondo cui il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i precedenti penali dell’imputato e il suo comportamento processuale, caratterizzato da assenza di ravvedimento o autocritica e dalla mancanza di qualsiasi forma di risarcimento, sono stati considerati ostacoli insormontabili alla concessione del beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza i paletti del giudizio di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può sperare in una terza valutazione del merito della vicenda. Il ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, e non può essere una sterile ripetizione di argomenti già disattesi. La decisione evidenzia inoltre come la condotta processuale dell’imputato e i suoi precedenti penali possano avere un peso determinante nella valutazione del giudice circa la concessione delle attenuanti generiche, confermando che il diniego, se adeguatamente motivato su elementi decisivi, è insindacabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti tendevano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, reiteravano argomenti già respinti in appello senza una critica specifica alla sentenza, e la censura sul diniego delle attenuanti generiche era manifestamente infondata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può compiere una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente, senza contraddizioni. La valutazione delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali dell’imputato e il suo comportamento processuale. Quest’ultimo era stato valutato negativamente per l’assenza di qualsiasi segnale di ravvedimento, autocritica o tentativo di risarcimento nei confronti delle persone offese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dall legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano quali elementi dimostrativi della integrazione del reato di ricettazione, sia sotto al profilo materiale che soggettivo, la disponibilità in capo all’imputato della cantina all’interno della quale sono stati rinvenuti i numerosi oggetti provento di furto, la circostanza che detti beni fossero di diversa origine e natura e che rispetto alla loro provenienza il ricorrente non abbia fornito alcuna giustificazione);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamentala violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, infine, che la terza censura, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si indicano quali elementi ostativi al riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti, i precedenti penali
dell’imputato ed il suo comportamento processuale, privo del minimo segnale di ravvedimento o autocritica, nonché di qualsiasi forma di risarcimento verso le persone offese);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente