Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del suo giudizio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione.
La Decisione della Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima: valuta se il ricorso stesso ha i requisiti per essere esaminato. Nel caso specifico, i motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati non idonei a superare questo vaglio preliminare.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali:
1. I Limiti del Giudizio di Legittimità: Il ricorrente, secondo la Corte, ha tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di attività è di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione, invece, svolge un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
2. La Congruità della Motivazione d’Appello: I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili. In particolare, è stata considerata adeguatamente provata la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato, rendendo irrilevanti le giustificazioni fornite dall’imputato.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche a carico del ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era ben motivata, logica e fondata su principi solidi. Non sono stati riscontrati vizi di legittimità che potessero giustificare un annullamento. La Corte d’Appello aveva correttamente analizzato l’elemento psicologico del reato (il dolo), concludendo per la sua sussistenza in modo argomentato, il che ha reso le doglianze del ricorrente infondate e, quindi, inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi del ricorso si concentrino su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non su una mera rilettura dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia valutare correttamente i presupposti e i limiti di ogni strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove, questioni che sono di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata e priva di vizi logici?
Significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di secondo grado fosse basata su un ragionamento corretto, coerente e ben spiegato, fondato su principi di inferenza validi e massime di esperienza condivise. Pertanto, non vi erano errori nel processo logico-giuridico seguito dai giudici d’appello che potessero giustificare un annullamento della loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 27/06/1965
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione del reato previsto dall’art. 387-bis cod. pen., evidenziando l’irrilevanza delle giustificazioni addotte dall’imputato;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della ca sa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
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