Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, delineando con precisione i confini del giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti di specificità o tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, l’esito è inevitabilmente una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche che l’hanno determinata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Errata identificazione: Ha contestato la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sua identificazione come autore del reato, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Ha criticato il rigetto della sua richiesta di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse illogica.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte e un diverso giudizio sulla gravità del fatto.
La Valutazione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano principi fondamentali della procedura penale.
La Genericità delle Censure
Il primo punto su cui si sofferma la Corte è l’aspecificità dei motivi. I giudici hanno osservato che le critiche mosse alla sentenza impugnata non si confrontavano realmente con l’articolato e persuasivo percorso logico seguito dalla Corte d’Appello per giungere all’identificazione dell’imputato. Il ricorso si limitava a reiterare le stesse obiezioni già respinte, senza evidenziare specifiche contraddizioni o vizi logici nella motivazione della sentenza di secondo grado. Questo tipo di critica generica non è ammesso in sede di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha poi ribadito un principio cardine: il suo ruolo non è quello di un terzo giudice del merito. Le doglianze del ricorrente, infatti, si risolvevano nella richiesta di assegnare alle prove (come le testimonianze o i riconoscimenti) una diversa ‘capacità dimostrativa’. Si chiedeva, in pratica, alla Cassazione di ‘ripesare’ gli elementi di prova, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. La Corte di legittimità può solo controllare che il ragionamento del giudice di merito sia logico e non contraddittorio, non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, anche la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello sul punto non presentava alcuna illogicità. Anche in questo caso, il controllo della Suprema Corte è limitato alla coerenza del ragionamento del giudice, senza entrare nel merito della decisione di concedere o meno il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio in Cassazione. Le censure erano aspecifiche e tendevano a un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità. La Corte ha riscontrato che il percorso argomentativo della Corte d’Appello era solido, logico e coerente, sia nell’identificazione del colpevole sia nel negare la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un annullamento della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge (error in iudicando) o gravi difetti logici nella motivazione (vizi di motivazione). Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni o a chiedere una diversa lettura delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano aspecifici, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello e chiedevano un riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è quello di valutare nuovamente le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Corte ha riesaminato la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
No, la Corte non ha riesaminato nel merito la richiesta. Ha solo controllato la logicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, non riscontrando alcuna illogicità o vizio giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36242 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse da NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prim impugnazione nei confronti della motivazione relativa all’ identificazi dell’imputato.
Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l’articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territo per ritenere che il ricorrente fosse l’autore della rapina (pag. 4 e 5 della s impugnata);
rilevato inoltre che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra competenze assegnate alla Corte di legittimità, ritenuto, infine, che, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcun illogicità nella motivazione relativa al rigetto della richiesta di riconosc della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.