Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i confini del suo giudizio. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. L’episodio si era verificato durante un controllo stradale, durante il quale l’imputato si era opposto all’operato degli agenti non fermandosi all’alt imposto.
Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente la valutazione dei fatti e l’attendibilità delle testimonianze degli agenti operanti. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
I giudici della Cassazione hanno rapidamente liquidato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato oltre che generico”. La Corte ha sottolineato che la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’apprezzamento della credibilità dei testimoni sono attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale e la Corte d’Appello).
L’errore del ricorrente è stato quello di non confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza d’appello, che era stata giudicata “congrua e adeguata”. Invece di evidenziare vizi di legge o difetti logici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorso si è limitato a riproporre una valutazione alternativa dei fatti, sperando in un terzo grado di giudizio che, per sua natura, non può esistere.
Le motivazioni su un ricorso inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente del perché riteneva attendibili gli agenti e del perché le modalità del controllo stradale rendessero evidente la consapevolezza dell’imputato di opporsi a un atto legittimo. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso che non ne evidenzi specifiche e decisive contraddizioni o violazioni di legge è destinato a essere dichiarato inammissibile per genericità.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e codificate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’ordinanza in esame applica pedissequamente tale norma: dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, lo condanna a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo per denunciare specifici errori di diritto e non come un tentativo di ottenere una terza revisione dei fatti. Proporre un ricorso generico e infondato non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche rilevanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione delle prove è compito esclusivo dei giudici di merito.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limita a criticare in modo generale la decisione o a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. Manca, in sostanza, una critica puntuale e argomentata su un vizio di legge o un difetto logico della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43013 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all’accertamento della responsabilità per il reato all’art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito congrua e adeguata motivazione in merito all’attendibilità degli agenti operanti ed alle modali del controllo stradale tali da rendere del tutto ragionevole la valutazione cir consapevolezza dell’imputato di essersi opposto al loro operato non fermandosi all’alt;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni sentenza di merito della Corte di appello di Bari, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.