Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione del diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un’impugnazione non rispetta questi paletti, risultando in un ricorso inammissibile. Questo esito non solo conferma la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi ricorre. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere i principi fondamentali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Agrigento, è stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna o in una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e il Rischio del Ricorso Inammissibile
L’imputata ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Errata valutazione della responsabilità: Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello era carente o manifestamente illogica nel confermare la colpevolezza dell’imputata.
2. Errata determinazione della pena: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe dovuto portare a una pena più mite.
Questi motivi, tuttavia, nascondevano delle insidie procedurali che si sono rivelate fatali per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che ogni difensore dovrebbe sempre tenere a mente.
Il primo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputata non ha presentato una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado, ma si è limitata a ripetere le stesse difese. Inoltre, le sue argomentazioni miravano a una nuova valutazione dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di ricostruire l’accaduto.
Il secondo motivo è stato definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha infatti rilevato un errore macroscopico: le circostanze attenuanti generiche, di cui si lamentava il mancato riconoscimento, erano in realtà già state concesse dal giudice di primo grado. Quanto alla richiesta generica di una riduzione della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere censurata in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o basata su una motivazione palesemente illogica, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la dichiarazione di ricorso inammissibile evidenziando la non conformità dei motivi di ricorso ai requisiti richiesti dalla legge. Il primo motivo, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, si è rivelato una semplice riproposizione di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un confronto specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione sulla misura della pena è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso esaminato, non risulta arbitraria o illogica.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La decisione della Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile ha avuto conseguenze dirette e significative. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento tecnico che richiede motivi specifici, pertinenti e che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, pena l’inammissibilità e l’aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già respinti e mirava a una nuova valutazione dei fatti, mentre il secondo era manifestamente infondato poiché le attenuanti richieste erano già state concesse.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorrente si limita a ripresentare le stesse argomentazioni e censure già sollevate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che sta impugnando. Tale approccio rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
La Corte di Cassazione può ridurre la pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può, di regola, ridurre la pena. La quantificazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione della pena sia frutto di puro arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Canicattì, il 25/02/2022).
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riguardo alla responsabilità dell’imputata), oltre a svilupparsi sul piano del fatto, è merament riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.), con il supporto di adegua argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcun specifico confronto; quanto al secondo (errata determinazione della pena per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche), il Collegio rileva come le circostanze attenuanti generiche siano già state riconosciute dal Giudice di primo grado, di tal che la censura si appalesa manifestamente infondata. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca, in termini assai generici, una riduzione, deve ribadirs che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le relative censure – atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito -, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitri o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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