Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Riproposizione dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace di fronte alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Guida con Patente Revocata e Fuga
La vicenda ha origine durante il periodo di lockdown per la pandemia da COVID-19. Un individuo veniva notato alla guida di un motoveicolo nonostante la sua patente fosse stata revocata. Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente si dava alla fuga, ma veniva successivamente raggiunto, identificato e arrestato anche per la resistenza opposta agli agenti.
La sua responsabilità per il reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada (guida senza patente) veniva confermata sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia dalla Corte d’Appello, quest’ultima in sede di rinvio.
La Difesa e il Ricorso in Cassazione
L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione della legge processuale e un vizio di motivazione. In particolare, la sua difesa si concentrava sulla presunta erronea identificazione del conducente del motoveicolo.
Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è rivelata inefficace, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Suprema Corte.
La Critica della Cassazione: Mera Riproposizione e Mancanza di Specificità
La Corte ha osservato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre un profilo di censura già ampiamente esaminato e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano costruito un percorso argomentativo logico e coerente, basato su elementi fattuali precisi: l’identificazione effettuata dal personale di polizia giudiziaria al momento dell’arresto, l’assenza di altre persone sul luogo dei fatti e il singolare abbigliamento indossato dal fuggitivo.
Il ricorrente, nel suo atto, non ha mosso una critica puntuale e specifica a questa ricostruzione, limitandosi a una generica contestazione. Questo approccio è stato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2016). Secondo tale principio, un ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente vago, ma anche quando manca della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Chi impugna un provvedimento non può ignorare la motivazione del giudice precedente, ma deve confrontarsi con essa, evidenziandone le specifiche criticità. Nel caso di specie, il ricorrente ha fallito proprio in questo: ha ignorato il solido impianto motivazionale della Corte d’Appello, riproponendo doglianze già superate. La lamentata violazione processuale è stata giudicata del tutto inconferente rispetto al percorso logico seguito dai giudici di merito per accertare l’identità del conducente.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche l’onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un’impugnazione efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che intende contestare, non limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si è limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere correlato alla sentenza impugnata?
Significa che l’atto di ricorso non può ignorare le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza, ma deve confrontarsi direttamente con esse, indicando in modo preciso perché si ritengono errate o illogiche. Non basta ripetere la propria tesi difensiva.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 11/08/1993
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 settembre 2024 (emessa in sede di rinvio), di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 22 febbraio 2023, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento all’identificazione del conducente è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 3 e 4), rispetto ai quali la lamenta violazione processuale appare del tutto inconferente: il ricorrente, infatti, vigente il lock-down imposto a causa della pandemia da COVID-19, fu notato alla guida di un motoveicolo con patente revocata, e dopo essersi dato alla fuga, fu raggiunto ed identificato dal personale di polizia giudiziaria (che anzi lo arrestò a causa della condotta di resistenza posta in essere);
rilevato che il percorso argomentativo della Corte territoriale, fondato inoltre sulla assenza di altre persone nei luoghi e sul singolare abbigliamento indossato dal conducente, non è oggetto di puntuale critica;
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 fedttecyrATA