Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi di impugnazione generici, che non riescono a scalfire la solidità della sentenza precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua reiezione per inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di ‘lieve entità’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Brescia, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali argomentazioni.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due punti fondamentali:
1. Mancato riconoscimento dell’uso personale: Sosteneva che la detenzione della sostanza fosse finalizzata esclusivamente al consumo personale e non allo spaccio.
2. Eccessività della sanzione: Lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo, in particolare per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, la formulazione di questi motivi è stata la causa principale della dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione è una ‘sede di legittimità’, il che significa che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Sul primo punto (uso personale), la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già valutato e respinto questa tesi con una motivazione ‘lineare e priva di fratture logiche’. Il ricorrente, nel suo atto, non si è confrontato adeguatamente con tale ragionamento, limitandosi a riproporre una tesi già disattesa. Questo rende il motivo non consentito in sede di legittimità.
Anche riguardo al secondo punto (eccessività della pena), i giudici hanno definito i motivi ‘a-specifici’. La lettura della sentenza impugnata dimostrava, infatti, che le decisioni sulla pena e sulle attenuanti erano supportate da una ‘lineare e coerente logicità’. Il ricorso non ha individuato vizi specifici in questo ragionamento, rendendo anche questa censura inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza precedente. È necessario individuare e argomentare in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione.
Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono severe: la sentenza di condanna diventa definitiva e, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva (qui, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, che dialoghino criticamente con la decisione impugnata, pena l’immediata reiezione con aggravio di spese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Il ricorrente non ha adeguatamente contestato la motivazione logica e giuridicamente corretta della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre argomenti già valutati e respinti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “a-specifico”?
Significa che l’argomento è troppo generale e non attacca un punto preciso della decisione impugnata. Invece di evidenziare uno specifico errore di diritto o un difetto logico nel ragionamento del giudice precedente, si limita a esprimere un dissenso generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma della sentenza impugnata, che diventa quindi definitiva, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1901 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il 13/07/1975
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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n. 28862/24 Deritti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui GLYPH art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimi trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Cort territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logic pag. 5), con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente;
Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche) sono a-specific poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024