Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso e Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una via da percorrere con motivi solidi e ben fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare cosa accade quando un ricorso viene giudicato privo dei requisiti minimi, ovvero quando si configura un ricorso inammissibile. In questo caso, non solo non si ottiene una revisione della sentenza, ma si va incontro a sanzioni economiche significative.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di un reato e condannato a una pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Un elemento chiave della condanna era stata l’applicazione dell’aggravante della recidiva, prevista dall’articolo 99 del codice penale, in virtù dei precedenti a carico dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione: un unico motivo sul tavolo
Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso era basato su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e violazione di legge da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, si contestava la scelta dei giudici di merito di non escludere la recidiva, ritenendo che la motivazione a sostegno di tale decisione fosse carente o illogica.
La Decisione della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il motivo di impugnazione è stato considerato ‘manifestamente infondato’. Questo significa che, ad un primo esame, l’argomentazione della difesa è apparsa talmente priva di pregio da non meritare un’analisi approfondita nel merito.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, argomentato in modo corretto e non illogico la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della recidiva. I giudici di merito avevano dato il giusto peso a due fattori cruciali: i ‘plurimi precedenti penali di varia natura’ che gravavano sull’imputato e il ‘lungo arco temporale’ durante il quale si era svolta la sua attività di spaccio. Questa valutazione, secondo la Cassazione, era sufficientemente motivata e immune da vizi logici o giuridici, rendendo l’impugnazione del tutto pretestuosa.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile, il proponente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e l’abuso dello strumento processuale comporta conseguenze economiche dirette.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla contestazione della recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha giudicato che la motivazione della Corte d’Appello fosse corretta e non illogica.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare l’applicazione della recidiva?
La Corte ha valorizzato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano considerato i numerosi precedenti penali di varia natura a carico dell’imputato e il lungo periodo temporale in cui si era svolta la sua attività illecita (spaccio).
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38516 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di il giorno 18 giugno 202t aveva condannato NOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte genovese nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di escludere la ricorrenza dell’applicata recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha correttamente argomentato circa la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 99 cod. pen., c valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo ai plurimi precedenti penali di varia natura che gravano sul prevenuto oltre che del lungo arco temporale in cui si è svolta l’attività dì spaccio;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Conigliere estensore
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il Preside te