Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRADATE il 06/07/1994
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli
artt. 133 e 81 cod. pen e l’omessa motivazione sulla dosimetria dell’aumento di pena operato a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite, è
manifestamente infondato;
che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena
complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascuno degli illeciti posti in
continuazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che tale obbligo deve intendersi nel senso che il grado di impegno
motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità
degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri reati accertati, che
risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia opera surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata) in presenza di reati ( due truffe) del tutto identici tra loro quanto alle modalità e caratterizzati da un ingiusto profitto di entità pressochè simile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.