Ricorso Inammissibile per Spaccio: la Cassazione Conferma la Sufficienza del Narcotest
In materia di stupefacenti, la prova della colpevolezza deve essere rigorosa. Tuttavia, quando un’impugnazione si rivela generica e non centra il punto della questione, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito. Una recente ordinanza ci offre uno spunto di riflessione su questo tema, chiarendo come le circostanze del fatto e un semplice narcotest possano essere sufficienti a fondare una condanna per spaccio.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il procedimento nasce dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L’imputato era stato trovato in possesso di 10,1 grammi di marijuana, già suddivisa in sei bustine pronte per la vendita. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, aggravata dalla recidiva infraquinquennale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la violazione delle norme sulla formazione della prova. In particolare, si lamentava che non fosse stata raggiunta la certezza della capacità drogante della sostanza, data l’assenza di un accertamento tecnico specifico, e che non fosse stata provata l’incompatibilità del quantitativo con un uso puramente personale.
La Decisione della Cassazione: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali.
In primo luogo, il motivo presentato è stato giudicato non specifico e diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello. Un ricorso che non si confronta criticamente con le ragioni della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Valore Probatorio del Narcotest e le Circostanze del Fatto
La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse completa e coerente. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su una serie di elementi convergenti:
* L’attività di spaccio del soggetto.
* La mancanza di una lecita occupazione, che rende meno credibile la detenzione per uso personale.
* La suddivisione della droga in dosi, tipica modalità di preparazione per la vendita.
* L’osservazione diretta di un’avvenuta cessione.
* La sufficienza del narcotest per confermare la natura stupefacente della sostanza e la sua capacità drogante.
Questo insieme di prove è stato ritenuto più che adeguato per fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale: l’appello in sede di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rilettura del quadro probatorio già attentamente vagliato dai giudici di merito. La difesa non aveva evidenziato vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si era limitata a riproporre doglianze già esaminate e motivatamente disattese. La Corte ha quindi confermato che la valutazione complessiva delle circostanze fattuali (modalità di confezionamento, assenza di lavoro, cessione osservata) e l’esito del narcotest costituivano un impianto probatorio solido e sufficiente a giustificare la condanna, senza la necessità di ulteriori e più complessi accertamenti tecnici sulla sostanza.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia stabilisce che, ai fini della condanna per spaccio, la prova della capacità drogante non richiede necessariamente una perizia tossicologica formale. Un narcotest, inserito in un contesto probatorio solido e caratterizzato da plurimi indizi (come la suddivisione in dosi), può essere pienamente sufficiente. L’ordinanza serve anche da monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già respinti, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto non specifico, diretto a una rivalutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
È sempre necessario un accertamento tecnico per provare la capacità drogante di una sostanza stupefacente?
No, secondo questa ordinanza non è sempre necessario. La Corte ha ritenuto sufficiente il narcotest, se inserito in un quadro probatorio coerente che include altri elementi come l’attività di spaccio, la suddivisione in dosi e l’osservazione di una cessione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato in primo e secondo grado, con la recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché deteneva illecitamente, al fine di spaccio, 10,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in sei bustine pronte per la cessione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 533 cod. proc. pen. per non essere stata raggiunta, in assenza di un accertamento tecnico sulla sostanza rinvenuta, la prova della capacità drogante della stessa e della incompatibilità della medesima con l’uso personale.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa “rilettura” del quadro probatorio, gi adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni;
che la difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre argomentazioni, relative alla incompatibilità della sostanza stupefacente rinvenuta ed alla insufficienza del solo narcotest, che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento all’attività di spaccio del soggetto, alla mancanza di lecita occupazione, alla suddivisione della droga in confezioni pronte per lo spaccio, all’avvenuta cessione direttamente osservata, alla sufficienza del narcotest per il riscontro della sostanza stupefacente, anche in riferimento alla sua capacità drogante;
che, tenuto conto della sentenza del 13 g u o 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 05 aprile 2024.