Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente elencare presunti errori procedurali; è fondamentale dimostrare come questi abbiano concretamente inciso sulla decisione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31098/2024, ribadisce un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi. Analizziamo una vicenda che illustra perfettamente questa regola.
Il Contesto: Condanna per Falso e Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato, dopo aver visto confermata la sentenza di primo grado dalla Corte di Appello di Roma, decide di presentare ricorso per cassazione.
Il fulcro della sua difesa davanti alla Suprema Corte non riguardava il merito dell’accusa, ma una presunta nullità procedurale: la dichiarazione di latitanza. Secondo il ricorrente, tale decreto era illegittimo perché basato su un presupposto non idoneo, ovvero la misura del divieto di dimora. La tesi era che la latitanza potesse essere dichiarata solo in presenza di misure cautelari più afflittive, e non per il semplice divieto di risiedere in un determinato luogo.
La Genericità del Motivo Rende il Ricorso Inammissibile
Nonostante l’argomentazione su un punto di diritto procedurale, la Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. Il problema non risiedeva nella potenziale fondatezza o meno della questione sulla latitanza, ma nel modo in cui è stata presentata.
Il ricorrente si è limitato a denunciare l’errore procedurale senza spiegare in alcun modo quali implicazioni concrete avesse avuto sulla “tenuta della sentenza impugnata”. In altre parole, non ha chiarito come e perché l’annullamento del decreto di latitanza avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa sulla sua colpevolezza per il reato di falso. Questa mancanza di collegamento logico tra il vizio denunciato e la decisione di condanna ha reso il motivo del tutto generico e, di conseguenza, l’intero ricorso è stato respinto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato che il processo di impugnazione non è una caccia all’errore astratto. L’obiettivo del ricorso è dimostrare che la decisione di un giudice inferiore è sbagliata e deve essere riformata. Per fare ciò, il ricorrente ha l’onere di specificare non solo l’errore commesso, ma anche la sua decisività.
Nel caso specifico, l’imputato non ha fornito alcun elemento per valutare l’impatto della presunta nullità del decreto di latitanza sul giudizio di colpevolezza. La Corte, pertanto, non è nemmeno entrata nel merito della questione, poiché il modo in cui era stata sollevata non permetteva un esame utile ai fini della decisione. La dichiarazione di inammissibilità è stata la logica conseguenza, accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità. Un ricorso efficace deve costruire un’argomentazione solida che colleghi ogni presunto vizio procedurale alle sue conseguenze sostanziali sulla decisione finale. Limitarsi a segnalare un’irregolarità, senza articolarne la rilevanza, equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato inevitabilmente a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. L’imputato ha denunciato un errore procedurale (la nullità del decreto di latitanza) senza spiegare quale impatto concreto questo errore avrebbe avuto sulla validità della sentenza di condanna.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando si limita a enunciare un presunto errore in modo astratto, senza argomentare in modo specifico e pertinente come tale errore abbia viziato la decisione del giudice e ne giustificherebbe l’annullamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all’art. 49 cod. pen.;
Considerato che il ricorso – con il quale il ricorrente denunzia nullità del decreto di latitanza per carenza dei presupposti necessari all’applicazione dell’istituto, lamentando che la misura del divieto di dimora non rientri tra le ipotesi per le quali è possibile dar luogo alla latitanza – è generico, atteso che il ricorrente non chiarisce quali implicazioni abbia, sulla tenuta della sentenza impugnata, il lamentato errore circa la dichiarazione di latitanza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenhila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024